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OIC pubblica il Feedback Statement sul progetto delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni

Dec 11, 2025

Il documento riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull’esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei. A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell’OIC.

In particolare tenendo conto delle risposte pervenute ai questionari, di quanto già effettuato dai principali paesi Europei analizzati e delle attuali previsioni civilistiche e fiscali, sono state individuate delle possibili semplificazioni che potrebbero essere previste per le imprese di minori dimensioni nella predisposizione del loro bilancio annuale secondo i Principi Contabili Nazionali.

Tali possibili semplificazioni non rappresentano, e non possono essere interpretate come, una proposta di modifica dei principi contabili. Per l’emanazione dei principi contabili lo statuto dell’OIC prevede, infatti, un’articolata fase di confronto tecnico con le varie constituencies interessate alla materia contabile.

Sulla base delle evidenze raccolte e descritte nel documento, in linea generale le semplificazioni ai principi contabili per le piccole e micro imprese dovrebbero perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere la qualità dell’informazione contabile.

Da ciò deriva la necessità di predisporre sistemi contabili proporzionati, capaci di garantire trasparenza e affidabilità pur nella semplicità dei processi di rilevazione e rappresentazione.

L’ipotesi di intervento sui principi contabili dovrebbe pertanto concentrarsi sulle principali aree di semplificazione in termini di criteri di valutazione, schemi di bilancio e obblighi informativi.

Tenuto conto delle risposte pervenute, dei colloqui sostenuti con vari stakeholder, di quanto emerso dal confronto con le discipline attuate in altri paesi esteri, nel rispetto della normativa civilistica, sono di seguito richiamate alcune aree di possibili semplificazioni da attuare ai principi contabili nazionali per le piccole e micro imprese. Quanto di seguito riportato non pregiudica la modalità con cui tali semplificazioni potranno essere introdotte nei principi contabili nazionali. Se attraverso l’inserimento di specifiche indicazioni nei principi contabili ordinari oppure attraverso lo sviluppo di un set di regole contabili destinate unicamente alle piccole e micro imprese. Al riguardo si osserva che dalla survey condotta la maggioranza dei partecipanti ha indicato quest’ultima come l’auspicabile evoluzione dei principi contabili applicabili alle piccole e micro imprese.

Altro aspetto essenziale è quello del regime di prescrittività di tali semplificazioni. A tale proposito tenuto conto che l’obiettivo è sia quello della semplificazione che quello di non compromettere la qualità dell’informazione contabile, non consentire ad un’impresa, che volesse avvalersi per sua scelta, di applicare un modello contabile più complesso risulterebbe incoerente con la finalità ultima del bilancio che è quella di fornire migliori informazioni possibili all’utilizzatore dello stesso. Peraltro, si osserva che tale scelta è in linea con quanto già previsto nelle discipline contabili dedicate alle piccole e medie imprese nei paesi oggetto di confronto per la redazione del presente documento.

Nel merito sono di seguito riepilogati i temi sui cui potrebbero essere previste delle semplificazioni. Si tratta di una prima ricognizione sulla quale sono necessari ulteriori approfondimenti e confronti con tutte le parti interessate prima di tradurle in proposte di principi contabili. Da queste ulteriori fasi di istruttoria potrebbe emergere che non tutte le semplificazioni elencate siano fattibili:

  • Immobilizzazioni;
  • Lavori in corso su ordinazione;
  • Ricavi;
  • Imposte differite;
  • Strumenti finanziari derivati;
  • Costo ammortizzato.

Immobilizzazioni:

  • È stato osservato che per le imprese di minori dimensioni può risultare complessa la stima della vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Una delle modalità per semplificare tale processo di stima potrebbe essere quella di prevedere una presunzione relativa secondo cui, in assenza di evidenti differenze, per determinare la durata dell’ammortamento si può far ricorso alle aliquote fiscali.
  • Si potrebbe presumere che per le piccole e micro imprese la scomposizione di un cespite in diverse parti per valutare la vita utile delle diverse componenti (cd component approach) rappresenta una operazione eccessivamente onerosa e quindi impraticabile.
  • Si potrebbe inoltre presumere che, nel caso in cui un’impresa di minori dimensioni acquisti un fabbricato che incorpori un terreno, lo scorporo del valore del terreno avvenga in misura forfetaria pari al 20% o 30% del costo complessivo sostenuto secondo le indicazioni previste dalla normativa fiscale applicabile.

Lavori in corso su ordinazione:

  • È emerso che le piccole e micro imprese hanno difficoltà nell’applicare il metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali. Attualmente, il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 43 dell’OIC 23. Una delle condizioni è che il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. È stato segnalato che spesso le piccole e micro imprese non dispongono di sistemi di budgeting che consentano di stimare i costi a finire di una commessa pluriennale. Si potrebbe quindi presumere che per le imprese di minori dimensioni sia eccessivamente complesso e oneroso stimare il risultato delle commesse pluriennali e pertanto consentire a tali imprese di applicare il metodo della commessa completata.
  • È stato segnalato che per le impese di minore dimensione non sempre è agevole applicare le disposizioni dell’OIC 23 sulla combinazione e suddivisione dei lavori in corso su ordinazione. Si potrebbe prevedere di inserire nell’OIC 23 una presunzione basata sul principio della rilevanza, simile a quella già prevista dall’OIC 34 in tema di separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, che consenta alle piccole e micro imprese di non combinare o suddividere le commesse.

Ricavi:

Nel corso della post-implementation review dell’OIC 34 è stato segnalato che per le piccole imprese:

  • la contabilizzazione dei corrispettivi variabili non è sempre agevole, in quanto può essere complesso stimare attendibilmente la probabilità di accadimento di un evento futuro. Per superare tale difficoltà, anche in un’ottica di prudenza, si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di contabilizzare i corrispettivi variabili solo quando diventano certi;
  • lo scorporo delle garanzie richiesto dall’OIC 34 può essere complesso. Si potrebbe chiarire che l’attuale semplificazione prevista per le piccole e micro imprese sulla possibilità di non segmentare il contratto nelle singole unità elementari di contabilizzazione si applica anche alle garanzie;
  • le disposizioni in tema di società che agisce per conto proprio o per conto di terzi sono particolarmente complesse da applicare perché molto soggettive. Si potrebbe valutare di prevede una semplificazione simile a quella già oggi prevista dall’OIC 29 sulla distinzione tra cambiamento di principio contabile o di stima. Pertanto, si potrebbe prevede che quando è difficile stabilire se la società agisce per conto proprio o per conto di terzi, i ricavi sono rilevati come se la società agisce per conto proprio e quindi al lordo dei relativi costi.

Imposte differite:

  • Il calcolo della fiscalità anticipata e differita va effettuata per ogni posta di bilancio in cui vi è un disallineamento civilistico/fiscale e di essa occorre seguire l’evoluzione negli anni. Si tratta di un’attività complessa a cui sono associati sovente costi amministrativi rilevanti. Sul tema si potrebbe valutare di inserire una presunzione basata sul principio della rilevanza che permetta alle piccole e micro imprese, in assenza di significativi disallineamenti tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini fiscali, di non calcolare tali imposte.

Strumenti finanziari derivati:

  • In fase di consultazione è emerso che la stima attendibile del fair value di un contratto derivato può essere complessa per una piccola impresa. Al riguardo si potrebbe sviluppare una guidance che individui delle possibili proxy da utilizzare. Ad esempio, se la controparte del derivato è un istituto finanziario si potrebbe permettere alle piccole imprese di iscrivere i derivati al valore comunicato dalla banca. Tale valore potrebbe essere utilizzato anche dalle micro imprese per la determinazione del fondo rischi ed oneri.

Costo ammortizzato:

  • Nella consultazione è stato osservato che nei casi in cui una società decida di applicare il costo ammortizzato non è sempre agevole determinare il tasso di attualizzazione dei flussi. Al riguardo l’OIC potrebbe sviluppare una guidance volta ad individuare eventuali proxy (ad esempio si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di utilizzare il tasso medio di indebitamento in luogo del tasso di mercato ai fini dell’attualizzazione) che possano essere di più facile applicazione.
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