
OIC: risposta alla richiesta di chiarimento sull’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dell’OIC 34 - Ricavi
La richiesta di chiarimento riguarda l’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell’OIC 34 e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate. In particolare, è stato chiesto all’OIC di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.
Nella fattispecie sottoposta all’OIC, è stato precisato che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. L’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.
L’OIC nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell’OIC 34, l’emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali. A tale proposito occorre fare riferimento al paragrafo A.6 dell’OIC 34 che elenca gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio. Nella fattispecie in esame, l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato. In tale caso l’emittente:
- non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente,
- non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente, e
- non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente. L’emittente negozia con gli esercenti l’importo dello sconto incondizionato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto in base al paragrafo A.7 dell’OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.