
La mancata registrazione della fattura di acquisto nega la detrazione dell’IVA ed è sanzionabile
Con la Risposta a interpello n. 115 del 29 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di registrazione delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati, ai fini della corretta applicazione dell’IVA.
Il quesito posto da un contribuente riguardava la possibilità di non annotare tali documenti nel registro IVA, nel presupposto che le relative informazioni fossero già acquisite e gestite tramite strumenti informatici.
L’Agenzia ha fornito un’interpretazione rigorosa, riaffermando l’importanza della tenuta dei registri IVA quale strumento essenziale per garantire il diritto alla detrazione e la tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, i soggetti passivi IVA devono annotare in un apposito registro gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività, sia che provengano da operatori nazionali, sia che derivino da operazioni intracomunitarie o importazioni da Paesi terzi.
Questa registrazione:
- Costituisce presupposto documentale per l’esercizio della detrazione dell’IVA;
- Deve avvenire entro il termine per la liquidazione periodica;
- È rilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo IVA.
Di conseguenza, ripercorrendo i punti salienti della Risposta 115/2025, si ricorda:
L’obbligatorietà della registrazione cartacea o elettronica
La normativa non consente di derogare all’obbligo di registrazione delle fatture passive e delle bollette doganali, nemmeno nei casi in cui il contribuente utilizzi software gestionali evoluti o conservazione elettronica a norma. Tali strumenti, seppur utili, non sostituiscono il registro IVA previsto dalla legge.
La distinzione tra registrazione e conservazione
L’Agenzia ricorda che la conservazione elettronica dei documenti fiscali non equivale alla registrazione ai fini IVA. I due adempimenti sono distinti e devono entrambi essere rispettati.
Gli effetti dell’omessa registrazione
In assenza di annotazione nei registri:
- non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA;
- il contribuente può essere soggetto a sanzioni amministrative per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili.
La validità dei registri elettronici
È ammessa la tenuta del registro in formato elettronico, purché venga rispettata la struttura e il contenuto richiesto dalla normativa. Inoltre, i registri devono essere resi disponibili in sede di controllo fiscale.