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La Cassazione definisce la residenza delle società immobiliari

12 set 2024

Con la sentenza n. 17289 del 24 giugno 2024, la Cassazione ha chiarito i criteri per determinare la residenza delle società immobiliari, focalizzandosi sul luogo di svolgimento dell’attività direttiva e gestoria.

 

La recente sentenza della Cassazione n. 17289/2024 ha affrontato il tema della residenza delle società immobiliari, un argomento di grande rilevanza per l’applicazione dell’imposta di registro. Il caso in esame riguardava una società con sede legale in Lussemburgo, cui erano stati conferiti immobili situati in Italia. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la residenza estera della società, sostenendo che la sede effettiva fosse in Italia, a causa della circostanza che “l’oggetto principale dell’attività e la sede della direzione effettiva della stessa sono in realtà situati in Italia”.

La Corte ha ribadito che la residenza fiscale di una società non può essere determinata solo in base alla localizzazione dei beni immobili, ma deve considerare il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione. Questo principio è in linea con l’art. 73 c. 3 del TUIR, che definisce la sede di direzione effettiva come il luogo dove si compiono in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente della società.

La sentenza sottolinea l'importanza di valutare la presenza di un'attività direttiva e amministrativa effettivamente svolta all'estero, anche se i beni della società sono ubicati in Italia. 

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