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Fideiussione “omnibus”: soggetta a imposta di registro anche se il creditore è soggetto IVA

21 gen 2026

La Cgt di Piacenza ha stabilito che la fideiussione omnibus non beneficia dell’esenzione dall’imposta di registro prevista per le garanzie a medio-lungo termine e non è attratta nel regime IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

Con la sentenza n. 173/2/2025, la Cgt di Piacenza ha chiarito che il contratto di fideiussione omnibus – stipulato a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future di un debitore verso un creditore – è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, anche se il creditore è una banca o altro soggetto IVA.

La controversia nasce dalla mancata registrazione di un contratto fideiussorio, successivamente enunciato in un decreto ingiuntivo. L’Ufficio ha liquidato l’imposta di registro, respingendo la tesi dei contribuenti che invocavano l’esenzione prevista dall’art. 15 del DPR 601/73 per le fideiussioni a medio-lungo termine. Tale agevolazione, infatti, si applica solo alle garanzie di durata superiore a 18 mesi e non alle fideiussioni omnibus, caratterizzate da un impegno generale e indeterminato nel tempo.

Inoltre, la norma esclude l’esenzione per gli atti giudiziari relativi alle operazioni di fideiussione, che restano soggetti alle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali secondo il regime ordinario. La giurisprudenza conferma che l’imposta di registro si applica a tutte le disposizioni enunciate in un atto scritto, indipendentemente dalla natura accessoria del contratto in ambito civilistico.

Quanto all’IVA, il contratto di fideiussione non vi rientra automaticamente per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA: occorre verificare caso per caso se l’operazione rientri nel campo di applicazione dell’imposta, secondo i criteri previsti dalla normativa e dalla prassi.

 

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