
Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029: via libera definitivo dell’UE
Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, garantendone la continuità dal 1° luglio 2026. Restano invariati l’ambito soggettivo e le modalità operative della disciplina.
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 luglio 2026, è stata formalmente prorogata al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972.
La proroga interviene senza soluzione di continuità, poiché la decisione produce effetti dal 1° luglio 2026, data di scadenza della precedente autorizzazione europea. Questa impostazione consente di garantire certezza giuridica agli operatori e continuità nell’applicazione della misura.
Nelle motivazioni della decisione, l’Italia ha evidenziato come lo split payment continui a rappresentare uno strumento efficace di contrasto alle frodi IVA, complementare all’obbligo di fatturazione elettronica. Secondo il legislatore europeo, mentre la fatturazione elettronica consente controlli successivi sulle operazioni (misura ex post), la scissione dei pagamenti mantiene una funzione preventiva (misura ex ante), evitando che l’IVA incassata dal fornitore possa non essere successivamente riversata all’Erario.
Dal punto di vista operativo, non sono state apportate modifiche all’ambito applicativo della disciplina. Lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti individuati dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, purché non operino quali debitori d’imposta mediante meccanismi di reverse charge.
Restano inclusi, tra gli altri, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate in misura qualificata da amministrazioni pubbliche e le società controllate o partecipate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Rimangono invece escluse le specifiche fattispecie già previste dalla legge, tra cui gli enti pubblici gestori di demanio collettivo limitatamente alle attività relative ai diritti collettivi di uso civico.
La decisione europea impone inoltre all’Italia di trasmettere entro il 30 settembre 2027 una relazione alla Commissione europea contenente informazioni sull’andamento dei rimborsi IVA ai soggetti interessati dalla misura, sui tempi medi di rimborso e sull’efficacia complessiva degli strumenti adottati per il contrasto dell’evasione fiscale.