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Ritenute d’acconto: il professionista non risponde dell’omesso versamento del cliente

Sep 8, 2026

Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d’acconto può scomputare la ritenuta nella propria dichiarazione anche se il cliente non l’ha versata all’Erario o non ha rilasciato la Certificazione Unica. L’eventuale inadempimento resta infatti a carico del sostituto d’imposta.

La mancata consegna della Certificazione Unica o l'omesso versamento delle ritenute da parte del cliente non pregiudicano il diritto del professionista a scomputare le ritenute subite dal proprio debito d'imposta. Ciò che rileva è che il compenso sia stato effettivamente percepito al netto della trattenuta.

In assenza della Certificazione Unica, il professionista può dimostrare l'avvenuta applicazione della ritenuta mediante documentazione alternativa, quali fatture, evidenze dei pagamenti ricevuti, estratti conto o altra documentazione idonea a comprovare l'incasso del compenso al netto della ritenuta.

L'eventuale omissione del versamento resta integralmente imputabile al committente che ha operato la ritenuta nella veste di sostituto d'imposta. Ne consegue che il professionista può continuare a portare in detrazione la ritenuta anche quando abbia conoscenza dell'inadempimento del cliente.

Sul piano operativo, è opportuno conservare adeguata documentazione a supporto delle ritenute subite, soprattutto nei casi in cui la Certificazione Unica non venga ricevuta nei termini ordinari. Tale cautela consente di dimostrare agevolmente la correttezza dello scomputo effettuato in dichiarazione in caso di eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.

 

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