
Pignoramenti presso terzi: utilizzo dei dati delle fatture elettroniche
Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere ai dati della fatturazione elettronica per individuare crediti da pignorare presso terzi. L’obiettivo è accelerare il recupero coattivo dei ruoli, grazie a informazioni sui corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti.
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 117, L. 199/2025) introduce una novità significativa nelle procedure di riscossione: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Ader i dati della fatturazione elettronica relativi ai corrispettivi fatturati dal debitore iscritto a ruolo e dai suoi coobbligati verso un medesimo soggetto negli ultimi sei mesi.
Questa misura, operativa dopo l’emanazione del decreto attuativo previsto entro marzo, consentirà di individuare con maggiore precisione i clienti abituali del debitore moroso, presumibilmente ancora in rapporti commerciali con quest’ultimo. Una volta identificati, sarà possibile notificare loro l’atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto i crediti non ancora pagati al debitore.
Il pignoramento presso terzi, disciplinato dagli artt. 72-bis e seguenti del DPR 602/1973, permette all’agente della riscossione di ordinare al terzo di versare direttamente le somme dovute, senza ricorrere al giudice ordinario. L’atto deve essere eseguito entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia e la necessità di avviare la procedura giudiziale ordinaria.
La nuova procedura si affianca a quella prevista dall’art. 75-ter del DPR 602/1973, che consente l’uso di applicativi informatici per reperire informazioni utili al recupero coattivo, ma che è ancora in attesa di decreti attuativi. Inoltre, l’agente della riscossione potrà richiedere al terzo la dichiarazione stragiudiziale sull’esistenza del credito (art. 75-bis): in caso di mancata risposta o informazioni errate, è prevista una sanzione da 1.500 a 15.000 euro.