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Accesso ai dati dei titolari effettivi: ora serve un interesse giuridico rilevante

Jan 21, 2026

Il D.lgs. 210/2025, in vigore dal 15 gennaio 2026, limita l’accesso del pubblico ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche: non è più consentito un accesso generalizzato, ma solo a soggetti che dimostrino un interesse giuridico diretto, concreto e attuale.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 31 dicembre 2025 n. 210, che modifica l’art. 21, comma 2, del D.lgs. 231/2007 per recepire l’art. 74 della direttiva UE 2024/1640. La norma interviene per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per allineare la disciplina nazionale alla decisione della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 (cause C-37/20 e C-601/20).

La novità principale è l’eliminazione dell’accesso generalizzato ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche. In precedenza, tali informazioni erano consultabili dal pubblico, salvo eccezioni. Ora, l’accesso è consentito solo ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino:

  • un interesse giuridico rilevante e differenziato, diretto, concreto e attuale;
  • la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
  • evidenze concrete e documentate di una non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Per gli enti rappresentativi di interessi diffusi, l’interesse non deve coincidere con quello di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge 580/1993.

Situazione attuale

Nonostante il decreto sia in vigore, la consultazione dei dati e le richieste di accesso alla sezione del Registro delle imprese sono sospese dal 17 maggio 2024, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cause C-684/24 e C-685/24).

 

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