
DURF: nel calcolo della soglia del 10% rilevano anche ritenute bancarie e crediti per imposte estere
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul requisito dei versamenti pari almeno al 10% dei ricavi o compensi dichiarati, necessario per ottenere il DURF. Tra i versamenti rilevanti possono essere computati anche le ritenute sugli interessi attivi bancari e i crediti per imposte assolte all’estero nei limiti riconosciuti dall’art. 165 del TUIR.
Per beneficiare dell’esonero dagli obblighi previsti dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute negli appalti e subappalti, le imprese devono dimostrare il possesso congiunto di una serie di requisiti, tra i quali assume particolare importanza l’aver effettuato, nel triennio di riferimento, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
La risposta a interpello n. 174/2026 interviene su un aspetto operativo particolarmente rilevante, chiarendo quali componenti possano essere considerate nel calcolo della soglia minima richiesta per il rilascio del DURF.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, devono essere inclusi tra i versamenti utili anche le ritenute d’acconto applicate dagli istituti bancari sugli interessi attivi maturati sui rapporti finanziari dell’impresa. Pur trattandosi di un prelievo effettuato da un soggetto terzo, il relativo onere è infatti economicamente imputabile al contribuente e concorre quindi alla verifica del requisito richiesto dalla norma.
Analogo principio è stato riconosciuto per le imposte assolte all’estero che danno diritto al credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR. Tali importi possono essere computati nel conteggio fino a concorrenza del credito effettivamente riconosciuto in Italia, valorizzando così anche il carico fiscale sostenuto all’estero ai fini della dimostrazione dell’affidabilità fiscale dell’impresa.
I chiarimenti assumono particolare interesse per le imprese operanti in gruppi internazionali o che dispongono di significative disponibilità finanziarie, poiché ampliano la base dei versamenti rilevanti e possono agevolare il raggiungimento della soglia minima del 10%. In sede di verifica dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del DURF, risulta pertanto opportuno riesaminare i versamenti effettuati nel triennio di riferimento, includendo anche tali componenti che, in passato, potevano generare dubbi interpretativi.