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Nuova Transizione 5.0: termine unico per i controlli sugli investimenti dal 2027

Oct 14, 2026

Per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027, il termine per l’accertamento delle maggiorazioni fiscali della Nuova Transizione 5.0 sarà collegato alla dichiarazione nella quale viene dedotta la prima quota. La nuova disciplina riduce il rischio che i requisiti originari dell’investimento restino verificabili per ciascun esercizio del piano di ammortamento, ma non si estende alle cause di decadenza intervenute successivamente.

L’articolo 22 del Dlgs 148/2026, cosiddetto correttivo Omnibus, introduce una specifica regola per i componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale. Il termine di decadenza per l’accertamento viene riferito alla dichiarazione nella quale il componente è stato dedotto per la prima volta, anziché decorrere autonomamente per ciascuna quota imputata negli esercizi successivi. La disposizione confluisce nell’articolo 43 del Dpr 600/1973 e, dal 1° gennaio 2027, nell’articolo 293 del nuovo testo unico in materia di adempimenti e accertamento.

La regola assume particolare rilievo per la maggiorazione del costo prevista dalla Nuova Transizione 5.0, poiché il beneficio viene fruito attraverso deduzioni distribuite lungo il periodo di ammortamento fiscale del bene. In assenza del nuovo limite, la possibilità di verificare i presupposti dell’agevolazione in relazione a ogni singola quota potrebbe mantenere aperto il periodo dei controlli per oltre dieci anni dall’investimento.

Il nuovo regime si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Assume pertanto rilevanza la data di effettuazione dell’investimento: i beni consegnati nel 2026 restano soggetti al controllo delle singole quote secondo i termini ordinari, mentre quelli consegnati dal 2027 rientrano nel termine unico anche quando siano stati ordinati o prenotati nel 2026.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la data di effettuazione deve essere individuata tenendo conto delle modalità di realizzazione. Nel caso di costruzione in economia o tramite acquisti separati, la verifica opera con riferimento alle singole componenti; per gli impianti realizzati mediante appalto rilevano invece l’ultimazione dell’opera o gli stati di avanzamento accettati.

Un profilo ancora da chiarire riguarda l’individuazione della prima deduzione rilevante ai fini del termine. La maggiorazione decorre dal periodo d’imposta nel quale viene trasmessa alla piattaforma del GSE la comunicazione di completamento, e non dalla sola entrata in funzione del bene. Non è tuttavia definito se il termine debba essere calcolato dalla prima quota della maggiorazione oppure dalla prima quota dell’ammortamento ordinario.

In base alla prima interpretazione, per un bene entrato in funzione nel 2027 e con comunicazione di completamento trasmessa nel medesimo anno, l’accertamento dovrebbe essere notificato entro il 31 dicembre 2033; la scadenza slitterebbe al 31 dicembre 2034 qualora la comunicazione fosse inviata nel 2028. Qualora rilevasse invece l’inizio dell’ammortamento ordinario, il termine rimarrebbe ancorato al 31 dicembre 2033. Si tratta di una questione sulla quale è necessario un chiarimento ufficiale.

Il termine unico riguarda le violazioni riscontrabili già al momento dell’acquisto, quali la mancanza dei requisiti soggettivi dell’impresa, il mancato rispetto delle condizioni temporali, l’inammissibilità dell’investimento e l’assenza delle caratteristiche tecniche richieste al primo utilizzo.

Resta invece incerto se nello stesso termine possano rientrare l’interconnessione e le condizioni documentate soltanto al completamento dell’investimento, tra cui la perizia, la certificazione e la nettizzazione degli eventuali contributi. Tali adempimenti si collocano temporalmente dopo l’acquisto e potrebbero essere ricondotti al termine unico solo mediante un’interpretazione coerente con la finalità della nuova disciplina. Analoga esigenza di chiarimento riguarda gli investimenti acquisiti in leasing.

Sono comunque escluse dal termine unico le vicende sopravvenute. La cessione del bene, la destinazione all’estero senza una sostituzione conforme, la perdita dell’interconnessione oppure il venir meno dei requisiti di regolarità contributiva e di sicurezza producono effetti nei periodi d’imposta in cui si verificano e restano autonomamente accertabili. In caso di realizzo o delocalizzazione del bene, indica la perdita delle sole quote residue della maggiorazione.

La disciplina prevede inoltre due correttivi. La notifica di un avviso determina, per il periodo d’imposta in corso, per quello precedente e per quelli successivi, il ritorno ai termini ordinari; la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre invece i termini limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. Il termine di otto anni previsto per il recupero degli aiuti di Stato fiscali non si applica alla maggiorazione, qualificata come misura generale estranea al Registro nazionale degli aiuti.

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