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Credito d’imposta 4.0: monitorare il periodo di sorveglianza per evitare il recapture

Oct 14, 2026

La cessione a titolo oneroso o la destinazione all’estero di un bene agevolato durante il periodo di sorveglianza determina la riduzione del credito d’imposta 4.0 e il riversamento dell’importo eventualmente già compensato. Il vincolo opera fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione oppure, per i beni 4.0, all’interconnessione.

 

Le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono verificare la permanenza dei beni agevolati nel proprio processo produttivo per l’intero periodo previsto dall’art. 1, comma 1060, della Legge n. 178/2020. Il periodo di sorveglianza termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene oppure, per i beni 4.0, a quello dell’avvenuta interconnessione. La data dell’interconnessione assume quindi rilievo autonomo e può estendere il vincolo rispetto alla semplice entrata in funzione.

A titolo esemplificativo, un bene interconnesso nel 2025 deve essere mantenuto fino al 31 dicembre 2027. Se il bene è entrato in funzione nel 2025 ma è stato interconnesso nel 2026, il periodo di sorveglianza termina invece il 31 dicembre 2028.

Durante tale periodo, il meccanismo di recapture si applica quando il bene viene:

  • ceduto a titolo oneroso;
  • destinato a una struttura produttiva situata all’estero, anche se appartenente al medesimo soggetto;
  • acquisito in leasing e non riscattato;
  • interessato dalla cessione del contratto di leasing.

Al verificarsi di una di queste circostanze, il credito deve essere rideterminato escludendo dalla base di calcolo il costo del bene. L’eventuale maggior credito già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non determina invece il recapture il furto del bene, purché adeguatamente comprovato dalla denuncia presentata alle autorità competenti. In tale situazione, infatti, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa non dipende da una scelta volontaria del beneficiario.

Particolare attenzione deve essere prestata all’utilizzo temporaneo dei beni all’estero. Secondo i chiarimenti richiamati nel documento, non si configura necessariamente una delocalizzazione quando il luogo estero non costituisce una struttura produttiva e il bene continua ad appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale. Il principio è stato considerato anche con riferimento a mezzi impiegati temporaneamente per interventi di manutenzione e a beni noleggiati per l’utilizzo in cantieri esteri.

Il recapture può inoltre non trovare applicazione in presenza di un investimento sostitutivo in un bene materiale 4.0 con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 35 e 36, della Legge n. 205/2017.

 

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