
Data center: la messa a disposizione di spazi per server rileva in Italia come servizio immobiliare
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026, ha chiarito che il servizio di messa a disposizione di uno spazio all’interno di un data center per l’installazione di server costituisce una prestazione relativa a un bene immobile. Di conseguenza, se il data center è situato in Italia, l’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato.
La risposta dell’Agenzia affronta un tema sempre più attuale nell’economia digitale, ossia il corretto trattamento IVA dei servizi di colocation presso i data center.
Nel caso esaminato, una società italiana mette a disposizione di un cliente estero uno spazio fisico destinato all’alloggiamento di server, fornendo contestualmente una serie di servizi accessori indispensabili al funzionamento dell’infrastruttura, quali raffreddamento degli impianti, sistemi antincendio, vigilanza e sicurezza.
La questione centrale riguardava l’individuazione della regola di territorialità applicabile. Se la prestazione fosse stata qualificata come servizio “generico”, avrebbe trovato applicazione il criterio previsto per le operazioni B2B transfrontaliere, con possibile irrilevanza IVA in Italia. L’Agenzia ha invece ritenuto che il servizio presenti un collegamento diretto e imprescindibile con il bene immobile rappresentato dal data center.
Richiamando i principi contenuti nel regolamento UE n. 282/2011 e nelle note esplicative della Commissione europea, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, nelle prestazioni complesse, occorre individuare l’elemento predominante del servizio. Nel caso di specie, la disponibilità dello spazio fisico costituisce l’elemento essenziale della prestazione, mentre gli altri servizi risultano accessori e funzionali all’utilizzo dello spazio stesso.
Per tali ragioni il servizio è stato qualificato come prestazione relativa a un bene immobile e, poiché il data center è ubicato in Italia, trova applicazione la regola di territorialità prevista per i servizi immobiliari. L’operazione deve quindi essere considerata effettuata nel territorio dello Stato anche quando il committente è un soggetto non residente.
L’Agenzia ha inoltre escluso l’applicazione del regime di esenzione previsto per le locazioni immobiliari. La prestazione non consiste infatti nella mera concessione in uso di uno spazio, ma in un servizio complesso accompagnato da una pluralità di attività tecniche e operative necessarie per l’installazione e la gestione dei server. Ne consegue l’applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria.
Il chiarimento assume particolare rilievo per gli operatori dei data center e per le imprese che forniscono servizi di hosting e colocation, chiamati a verificare attentamente la qualificazione delle prestazioni offerte e le conseguenti modalità di fatturazione nei confronti della clientela estera.