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Credito R&S: chiarimenti su innovatività e termini di decadenza

Jan 21, 2026

La giurisprudenza e l’atto di indirizzo del MEF chiariscono due aspetti cruciali: il difetto di innovatività non configura credito inesistente ma non spettante, con conseguente applicazione dei termini di decadenza ridotti; inoltre, si limita l’uso retroattivo dei criteri del Manuale di Frascati.

Il contenzioso sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo ha evidenziato criticità interpretative, soprattutto in relazione alla nozione di innovatività e all’applicabilità retroattiva di criteri extra-normativi. Due recenti contributi – il quaderno del Dipartimento di Giustizia tributaria e la sentenza della Cgt di Reggio Calabria (n. 8559/2025) – offrono indicazioni operative di rilievo.

Innovatività e spettanza del credito

Secondo l’atto di indirizzo del MEF, la mancanza di requisiti tecnici quali innovatività o novità non determina l’inesistenza del credito, bensì la sua non spettanza. Questa distinzione è fondamentale:

  • Credito inesistente: assenza originaria dei requisiti costitutivi o profili di radicale non realtà, talvolta fraudolenti.
  • Credito non spettante: attività effettivamente svolte ma non conformi ai presupposti normativi.

La conseguenza pratica è l’applicazione dei termini di decadenza ridotti per il recupero del credito non spettante, anziché quelli più ampi previsti per l’inesistenza. La Cgt ha censurato l’impostazione formalistica dell’Ufficio, che aveva fondato l’accertamento su carenze documentali e sull’uso del Manuale di Frascati come parametro vincolante, nonostante la presenza di perizie, brevetti e validazioni di enti terzi. Il giudice ha ribadito che ciò che rileva è la coerenza sostanziale delle attività con i presupposti legali, non la conformità a schemi probatori rigidi.

Manuale di Frascati e retroattività

Il MEF ha chiarito che per le annualità antecedenti al 2020 il Manuale non può essere utilizzato come criterio normativo vincolante, ma solo come riferimento interpretativo. L’uso retroattivo dei criteri Frascati è quindi delegittimato, in linea con il principio del tempus regit actum. Questo orientamento riduce il rischio di recuperi basati su parametri introdotti successivamente.

Ruolo del parere tecnico Mise

Pur non essendo obbligatorio, il parere tecnico assume rilievo nei casi complessi: la sua assenza, a fronte di documentazione tecnica qualificata, può costituire indice di carenza istruttoria. Il giudice ha sottolineato che non è ammissibile sostituire una valutazione scientifica con il mero convincimento dell’Ufficio.

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