Audit - Dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina della responsabilità dei revisori
Audit - Dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina della responsabilità dei revisori
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 6.9.2023, ha affermato che la disciplina dettata in materia di responsabilità dei revisori (art. 15 c. 3 del D.lgs. 39/2010) presenta profili di illegittimità costituzionale (rispetto agli artt. 3 e 24 Cost.).
L’aspetto in esame è quello che prevede che il termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.
Infatti:
- senza alcuna giustificazione si differenzia rispetto alle norme previste con riferimento ai diritti risarcitori dei danneggiati da amministratori e sindaci, dove il termine di prescrizione decorre dal momento della conoscenza del danno, escludendosi il computo a fini prescrizionali di un periodo di tempo in cui il diritto risarcitorio non è ancora sorto in capo ai danneggiati o comunque non è loro imputabile alcuna inerzia;
- si concretizza una vera e propria contraddizione in termini, perché il termine prescrizionale decorre anche quando il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio (perché il diritto non è ancora sorto) o quando non può essere solerte nell'esercizio di quel diritto (perché non può essere a conoscenza del danno che ha subìto).
La disciplina in questione confligge anche con l'art. 24 Cost., contribuendo significativamente ad ostacolare, da parte del titolare del diritto risarcitorio, il suo esercizio effettivo. Di conseguenza, con l’ordinanza del 6 settembre scorso, il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del processo dinanzi a sé pendente e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.