
Accertamento tributario: la decadenza diventa “mobile” con il contraddittorio preventivo
La tradizionale scadenza del 31 dicembre perde centralità: con il contraddittorio preventivo generalizzato, gli accertamenti non decadono più automaticamente a fine anno, ma seguono un calendario mobile basato sui tempi procedimentali. Ne derivano differimenti significativi, in particolare per le annualità 2019.
Negli ultimi anni, le numerose proroghe e deroghe ai termini di decadenza hanno progressivamente ridimensionato il ruolo del tradizionale limite del 31 dicembre, storicamente considerato come la data oltre la quale l’Amministrazione perdeva la possibilità di notificare gli atti impositivi. L’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato ha ulteriormente trasformato il modello, generando un sistema di decadenza “mobile”, in cui i termini si spostano in funzione delle fasi procedurali successive alla notifica dello schema di atto.
Per il periodo d’imposta 2019 – primo anno tornato alla disciplina ordinaria dopo le proroghe Covid, che per le annualità 2016-2018 avevano comportato uno slittamento di 85 giorni – la sospensione dell’art. 67 del DL 18/2020 non è più applicabile. Tuttavia, ciò non significa che la decadenza sia maturata automaticamente il 31 dicembre 2025. Il nuovo contraddittorio ha infatti consentito all’Amministrazione di notificare gli schemi di atto entro tale data, attivando i 60 giorni concessi al contribuente per replicare e impedendo l’emissione dell’atto definitivo prima della scadenza di tale termine.
Se tra la scadenza dei 60 giorni e il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, oppure se la scadenza del contraddittorio cade oltre il termine naturale, si applica una proroga di 120 giorni, di fatto spostando la decadenza nei mesi successivi. Gli atti notificati, ad esempio, nel settembre 2025 potranno così decadere solo nel marzo 2026, con un differimento di circa 180 giorni rispetto alla scadenza originaria.
Analoga proroga può derivare dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. L’art. 5, comma 3-bis, del DLgs 218/1997 prevede infatti uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine naturale di decadenza se tra la data fissata per la comparizione e tale scadenza intercorrono meno di 90 giorni. Il tema presenta un profilo interpretativo critico: la norma considera rilevante solo la data della comparizione, non quella di presentazione dell’istanza, con il rischio che alcune istanze depositate negli ultimi giorni del 2025 non abbiano prodotto l’effetto sospensivo auspicato.
L’attuale quadro richiede quindi una verifica puntuale della posizione del contribuente, considerando: tipologia dell’atto (imposte dirette, IVA, crediti d’imposta, RW, aiuti di Stato), termini ordinari (5 o 8 anni), eventuali proroghe emergenziali, momento di ricezione dello schema di atto, decorrenza del contraddittorio e, se attivata, la procedura di adesione. La gestione dei termini diventa così meno lineare e impone una ricostruzione procedurale accurata per evitare errori in tema di decadenza e per impostare correttamente eventuali difese o eccezioni di nullità.