
Sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione: l’Agenzia si allinea alla giurisprudenza
Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione pluriennali, la sanzione va commisurata all’imposta di registro dovuta per la prima annualità, se il contribuente ha optato per il pagamento annuale.
La Risoluzione n. 56/E/2025 segna un cambio di rotta rispetto alla precedente prassi amministrativa (circ. 26/2011), recependo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. In caso di tardiva registrazione di contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/1986 deve essere calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, qualora il contribuente abbia scelto il versamento annuale.
La norma prevede due livelli sanzionatori:
- 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, in caso di registrazione tardiva oltre i 30 giorni;
- 45% dell’imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, se la registrazione avviene entro 30 giorni dal termine.
Per le annualità successive, in caso di tardivo versamento, si applica la sanzione del 25% ex art. 13 del DLgs. 471/1997. Resta comunque possibile accedere al ravvedimento operoso, se ne ricorrono i presupposti.
Nel caso di contratti assoggettati a cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta, ma in caso di tardiva registrazione resta applicabile la sanzione fissa di 250 euro (o 150 euro se entro 30 giorni), come previsto dall’art. 69.
A seguito di questi chiarimenti, è stato aggiornato anche il modello RLI web, che ora calcola automaticamente le sanzioni in base alla nuova impostazione.