
L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 277/2025) ha precisato che i contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi in un periodo successivo all’acquisto del bene strumentale generano una sopravvenienza attiva. Dal momento dell’incasso, le quote di ammortamento devono essere ricalcolate sul costo ridotto del contributo.
Il principio di onnicomprensività introdotto dal D.lgs. 192/2024 ha ampliato la base imponibile del reddito di lavoro autonomo, includendo tutte le somme e i valori percepiti in connessione con l’attività professionale. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi in conto impianti, se incassati in un esercizio successivo rispetto all’acquisto del bene, assumono rilevanza fiscale come sopravvenienza attiva.
La logica è coerente con il criterio di effettiva capacità contributiva: le spese deducibili devono riflettere solo costi realmente sostenuti. Pertanto:
- Se il contributo è percepito nello stesso anno dell’acquisto, il costo ammortizzabile va ridotto immediatamente.
- Se il contributo è percepito in anni successivi, occorre:
- Determinare la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (calcolate sul costo lordo) e quelle che sarebbero state deducibili assumendo il costo netto del contributo.
- Rideterminare il valore residuo del bene al netto del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento per gli anni successivi.
Dal periodo d’imposta in cui il contributo viene incassato, le quote deducibili devono essere calcolate applicando i coefficienti ministeriali al costo ridotto. Questo approccio evita duplicazioni di vantaggi fiscali e garantisce coerenza con il principio di cassa e con la nuova disciplina del reddito professionale.
Implicazioni operative:
- Aggiornare i registri contabili e i piani di ammortamento in caso di contributi percepiti post-acquisto.
- Verificare la corretta imputazione della sopravvenienza attiva nel periodo di incasso.
- Adeguare le procedure interne per gestire contributi agevolativi, evitando errori nella determinazione del reddito imponibile.