
La riclassificazione di immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante non modifica la loro natura originaria: la successiva cessione genera una plusvalenza, non un ricavo. Il chiarimento vale anche per i bilanci OIC.
Con la risposta a interpello n. 209/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la riclassificazione di un bene immobilizzato nell’attivo circolante, quando destinato alla vendita, non incide sulla sua qualificazione originaria. Questo principio, pur riferito a soggetti IAS/IFRS, è applicabile anche ai bilanci redatti secondo il Codice civile e i principi OIC.
Il principio OIC 16, analogamente all’IFRS 5, prevede che le immobilizzazioni destinate all’alienazione siano esposte in una voce separata dell’attivo circolante, con interruzione dell’ammortamento e valutazione al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo. Tale riclassificazione ha finalità esclusivamente informativa, per evidenziare la futura generazione di liquidità, e non trasforma il bene in “rimanenza”.
Conseguentemente, la cessione di tali beni genera plusvalenze o minusvalenze (voci A.5 o B.14 del conto economico), non ricavi. Questo vale anche ai fini fiscali, in virtù del principio di derivazione: la plusvalenza segue le regole dell’art. 86 TUIR, con possibilità di rateizzazione in cinque esercizi se ne ricorrono i presupposti.
Dal punto di vista operativo, è opportuno mantenere il bene nel registro dei cespiti fino alla vendita.
La riclassificazione, pur non avendo effetti fiscali, incide sugli indici di bilancio (es. copertura delle immobilizzazioni) e migliora la leggibilità del bilancio in ottica finanziaria.