
OIC: Documento interpretativo 12 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati
Il documento in oggetto analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 1 comma 65, 66 e 67 della Legge 30 dicembre 2025 n° 199 (di seguito “Legge") e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 67 dell’articolo 1 della legge prevede per dette imprese che “le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo”.
Il comma 65 dell’articolo 1 della Legge prevede che: “I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.” Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge prevede che: “Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.”
Tale norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante ed ha carattere transitorio.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2024) e ai titoli acquistati nell’esercizio in corso (es. 2025).
In sintesi le modalità di applicazione della suddetta norma previste dal documento interpretativo OIC prevedono quanto segue:
- la società che si avvale della facoltà di cui all’articolo 1 comma 65 della Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- le perdite di carattere durevole di cui al precedente punto 9 sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21;
- per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1 comma 65 della Legge, si tiene conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
- la deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20 e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26;
- La società che esercita la facoltà di cui all’articolo 1 comma 65 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale; qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi;
- fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’OIC 20, dell’OIC 21 e dell’OIC 28 “Patrimonio Netto”, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea e l'effetto prodotto dall’applicazione della deroga sul risultato d’esercizio.
Il documento interpretativo OIC si applica ai bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.