
UIF - Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
Con il Provvedimento emanato in data 18 dicembre 2025 che entra in vigore il 1° luglio 2026 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha divulgato le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (infra anche SOS) vincolanti anche per i revisori legali, avendo tra l’altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.
Le disposizioni preliminari del Provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell’applicazione delle medesime.
Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di:
- individuazione delle anomalie;
- esame delle anomalie individuate e;
- segnalazione delle operazioni sospette.
Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e altre previsioni normative.
Le Parti Seconda e Terza del Provvedimento contengono istruzioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all’attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF. Più nello specifico, la Parte Seconda, inerente all’individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS, si applica soltanto ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle citate Autorità. La Parte Terza, relativa alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione, si applica invece a tutti i destinatari.
Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti inclusi i revisori legali dei conti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come attualmente individuati dall’articolo 3, commi 2, 2-ter, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio e dall’articolo 26-bis del decreto legge 17 marzo 2023 n. 25, nonché agli operatori compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.