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Contributi pubblici rilevanti: nuovi controlli e responsabilità rafforzate per sindaci e revisori

16 giu 2026

È entrato in vigore il Dpcm 26 marzo 2026 sui controlli dei contributi pubblici di entità significativa, applicabile già ai fondi percepiti dal 1° gennaio 2025. La disciplina introduce nuovi obblighi di verifica e rendicontazione in capo a sindaci e revisori, ma presenta criticità operative rilevanti, soprattutto per il primo anno di applicazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026, è divenuto efficace il Dpcm 26 marzo 2026, attuativo della legge di Bilancio 2025, che disciplina i controlli sui contributi pubblici di “entità significativa” a carico dello Stato. La normativa si applica ai contributi erogati da amministrazioni centrali, enti pubblici non economici vigilati e società controllate (con esclusione delle quotate a partecipazione pubblica), purché destinati a specifiche finalità o progetti di interesse pubblico.

Un contributo è qualificato come rilevante se superiore a 1 milione di euro annui oppure, anche se inferiore, se rappresenta almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. La soglia “flat” non tiene conto delle dimensioni dell’ente, con potenziali effetti distorsivi tra realtà di dimensioni diverse. Inoltre, la nozione di “finalità o progetti di interesse pubblico” resta poco definita, lasciando ampi margini di incertezza interpretativa e il rischio di prassi non uniformi tra amministrazioni erogatrici e organi di controllo.

Il profilo di maggiore impatto operativo riguarda i nuovi obblighi in capo ai collegi sindacali e ai revisori, anche monocratici. Tali organi sono chiamati a verificare che le risorse siano state effettivamente utilizzate in coerenza con le finalità dichiarate e a trasmettere una relazione annuale al MEF – Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione. In mancanza di un organo di controllo, il beneficiario è tenuto a istituirlo, con conseguente adeguamento di statuti e assetti organizzativi. Il mancato invio della relazione o l’accertamento di utilizzi non conformi può incidere negativamente sull’accesso a futuri contributi pubblici.

Particolarmente critica è la decorrenza temporale: il decreto si applica ai contributi percepiti dal 1° gennaio 2025, ma il termine ordinario del 30 aprile 2026 per l’invio delle relazioni risulta già decorso al momento dell’entrata in vigore della disciplina. In assenza di una norma transitoria, l’adempimento relativo al primo anno nasce, di fatto, già scaduto. Si auspica un intervento chiarificatore del MEF, anche al fine di consentire un avvio graduale delle nuove procedure di controllo.

Dal punto di vista professionale, il Dpcm determina un significativo ampliamento delle responsabilità di sindaci e revisori, senza prevedere un automatico adeguamento dei compensi né chiarire in modo puntuale le evidenze documentali richieste e i profili di responsabilità in caso di valutazioni ex post difformi. Restano inoltre aperti interrogativi sull’individuazione del soggetto obbligato alle verifiche nei casi di coesistenza tra collegio sindacale e revisore legale e sul coordinamento tra criteri di assegnazione, competenza e cassa dei contributi ai fini delle soglie dimensionali.

In attesa delle regole operative telematiche, che il MEF dovrà emanare con successivo provvedimento, appare opportuno che imprese beneficiarie e organi di controllo avviino sin d’ora una ricognizione dei contributi ricevuti nel 2025, valutando l’impatto organizzativo, la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse e l’adeguatezza dei presidi di controllo interni, al fine di mitigare rischi operativi e di responsabilità.

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