L’errore nell’indirizzo PEC impatta sulla possibilità di emettere nota di variazione
Qualora il creditore di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale non abbia emesso la nota di variazione IVA entro i termini previsti dalla normativa, l’imposta non può essere recuperata laddove risulti che il termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
Nel caso di specie, non era stata emessa tempestivamente la nota di variazione in diminuzione poiché non era stato aggiornato l'indirizzo PEC del soggetto passivo creditore nell'ambito di una procedura fallimentare e il curatore aveva notificato l'avvenuta infruttuosità della procedura (avviata ante 26.5.2021) a una società ormai estinta (si erano, negli anni, succedute diverse società a seguito di trasformazioni soggettive ed operazioni straordinarie che avevano coinvolto l'originario creditore).