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ISA Italia 510 - primi incarichi di revisione - saldi di apertura

11 nov 2025

Il principio di revisione ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”, in vigore per i bilanci con esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2022, disciplina proprio le responsabilità del revisore nell’affrontare il primo incarico di revisione contabile e, in particolare, la verifica dei saldi di apertura del bilancio.

Gli obiettivi del revisore in tale circostanza prevedono che il revisore neo-incaricato deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:

✓ I saldi di apertura contengano errori in grado di influenzare significativamente il bilancio in esame.
✓ I principi contabili siano stati applicati in modo coerente, o se eventuali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente descritti.

Per saldi di apertura si intendono non solo i valori contabili riportati dal bilancio precedente, ma anche gli aspetti esistenti all’inizio dell’esercizio che richiedono informativa:

• attività e passività potenziali,

• impegni dell’impresa,

• effetti di operazioni ed eventi pregressi.

In questa fase il revisore deve svolgere le seguenti procedure:

• leggere il bilancio precedente e la relazione del revisore uscente,

• riesaminare, se possibile, le carte di lavoro del precedente revisore,

• utilizzare le proprie procedure sul nuovo esercizio per ottenere evidenze sui saldi di apertura,

• svolgere procedure specifiche per convalidare poste particolarmente rilevanti (ad esempio, rimanenze o immobilizzazioni).

In questo contesto, il rapporto di collaborazione con il revisore uscente diventa determinante. La normativa (D.Lgs. 39/2010 e Reg. UE 537/14 per gli EIP) prevede che il revisore precedente debba consentire l’accesso alle informazioni rilevanti e, in taluni casi, anche alle relazioni aggiuntive. Ciò agevola il lavoro del subentrante e riduce il rischio di giudizi con rilievi legati alla mancanza di evidenze sui saldi di apertura.

Nella prassi professionale, il revisore uscente spesso richiede che la consegna delle carte di lavoro e della documentazione sia subordinata alla sottoscrizione di una lettera di manleva da parte del revisore subentrante e della Società che ha conferito l’incarico.

Questo aspetto è stato affrontato in modo puntuale da Assirevi nel Documento di Ricerca n. 212 del novembre 2017 – “Linee guida per le comunicazioni tra revisore entrante e uscente”; tale documento, oltre a delineare le regole di comportamento e le responsabilità etico-professionali delle parti, allega anche fac-simili di lettere di manleva, utilizzabili come standard. In sintesi:

• la manleva tutela il revisore uscente da responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite;

• garantisce al revisore subentrante un accesso trasparente e formalizzato alla documentazione necessaria;

• non riduce né elimina le responsabilità professionali dell’uscente per l’attività già svolta, ma rappresenta una misura di buona prassi;

• favorisce la collaborazione tra revisori e la continuità dell’attività di revisione.

Per questo motivo, pur non essendo espressamente prevista dagli ISA Italia, la lettera di manleva – secondo quanto raccomandato da Assirevi – è da considerarsi fortemente opportuna e la sua adozione dovrebbe essere valutata in tutti i passaggi di consegne tra revisori.
 

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