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L’obbligo di segnalazione del revisore legale in caso di crisi d’impresa

11 dic 2025

Il “Correttivo-ter” al Codice della crisi (D.lgs. 136/2024) ha reintrodotto l’obbligo per il revisore legale di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza di presupposti di crisi o insolvenza, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata. ASSIREVI ha fornito indicazioni operative con il DdR 259/2024.

Dal 28 settembre 2024, l’articolo 25-octies CCII impone al revisore legale, oltre che all’organo di controllo, di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di uno stato di crisi o insolvenza (art. 2 CCII), che giustifica la possibilità di attivare la procedura di composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata, inviata con mezzi che garantiscano prova di ricezione (es. PEC) e fissare un termine massimo di 30 giorni per la risposta.

Definizioni chiave:

  • Crisi: inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
  • Insolvenza: impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestata da inadempimenti o fatti esteriori.

La segnalazione tempestiva (entro 60 giorni dalla conoscenza) è valutata ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità del revisore (art. 15 D.lgs. 39/2010). Non devono essere segnalati meri “segnali di difficoltà” (pre-crisi), per evitare comunicazioni inutili.

Indicazioni operative ASSIREVI (DdR 259):

  • Il revisore, pur non avendo poteri coercitivi, deve attivarsi in presenza di indicatori significativi (debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche, creditori pubblici).
  • È raccomandata un’interlocuzione preventiva con l’organo amministrativo per verificare eventuali azioni correttive o circostanze esimenti.
  • Dopo la segnalazione, il revisore non ha ulteriori obblighi di intervento, ma deve garantire il coordinamento informativo con l’organo di controllo (art. 2409-septies C.c.), anche per valutare una segnalazione congiunta.

Criticità: la valutazione della continuità aziendale avviene normalmente in sede di revisione del bilancio (ISA Italia 570), con rischio di tardività della segnalazione. È quindi essenziale che il revisore utilizzi le informazioni disponibili durante le verifiche periodiche per intercettare tempestivamente i presupposti di crisi.

 

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