
La presente intende fornire un aggiornamento sulle recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti i fringe benefit, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti digitali, alla natura reddituale di alcuni benefit e alla gestione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo.
Con la risposta a interpello n. 5/2025, l’Agenzia ha confermato la possibilità diutilizzare carte di debito nominative per l’erogazione di benefit aziendali, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per i voucher. In particolare, le carte devono essere utilizzabili esclusivamente presso esercenti convenzionati, non cedibili né monetizzabili, e attivabili solo dal dipendente (tramite PIN o riconoscimento biometrico). In tali condizioni, i benefit rientrano nel regime di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, entro i limiti annui di 1.000 euro (2.000 euro in presenza di figli a carico) per il triennio 2025–2027. La soluzione si allinea a quanto previsto dall’art. 6 del DM 25 marzo 2016, rendendo possibile anche la gestione del budget welfare tramite piattaforme elettroniche con funzionalità di “carrello della spesa”. Si segnala che, in caso di superamento dei limiti esenti, l’intero valore dei fringe benefit diventa imponibile.
In aggiunta, con la risposta a interpello n. 195/E del 30 luglio 2025, l’Agenzia ha ribadito che i benefit erogati in sostituzione di indennità monetarie, anche se obsolete, concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Nel caso specifico, la conversione di indennità in servizi di welfare, pur prevista da un accordo sindacale, non ha beneficiato delle esenzioni fiscali, poiché tali somme, originariamente retributive, restano imponibili. L’unica eccezione ammessa riguarda la conversione dei premi di risultato, come previsto dalla L. 208/2015. Si raccomanda quindi un’attenta valutazione della struttura dei piani welfare, poiché errori di qualificazione possono comportare il recupero di imposte e contributi.
Ancora, in merito ai fringe benefit relativi all’uso promiscuo delle autovetture aziendali immatricolate entro il 2024 ma assegnate o riassegnate dal 1° luglio 2025, il loro valore deve essere determinato secondo il criterio del “valore normale” previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, tramite metodo analitico. Il valore imponibile deve riflettere solo l’utilizzo privato, mentre l’uso aziendale va scorporato attraverso uno dei seguenti metodi:
- Metodo ACI, basato sulla sottrazione dal valore lordo dell’indennità chilometrica moltiplicata per i km aziendali;
- Metodo proporzionale, calcolando il valore del benefit in base alla quota di km personali sul totale.
Non sono ammessi criteri forfettari (es. 5/7) né percentuali standard, è pertanto consigliato predisporre un sistema di rilevazione delle percorrenze e aggiornare le procedure interne, al fine di garantire conformità normativa e trasparenza.