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Giudice tributario monocratico: innalzata a 10.000 euro la soglia di competenza

7 mag 2026

Dal 2 maggio 2026 le controversie tributarie di valore fino a 10.000 euro sono attribuite al giudice monocratico. L’innalzamento della soglia amplia in modo significativo l’ambito delle liti decise da un organo unico, con effetti rilevanti sulla gestione del contenzioso di primo grado.

La riforma del processo tributario prosegue nel solco della semplificazione e dell’efficienza. Con il DL 19 febbraio 2026 n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026 n. 50, è stata innalzata da 5.000 a 10.000 euro la soglia di valore delle controversie attribuite alla competenza del giudice tributario monocratico, con applicazione ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.

L’istituto del giudice monocratico, introdotto dalla L. 130/2022, mira a ridurre i tempi di definizione delle controversie di modesto valore, affidandole a un organo unico anziché collegiale. Il criterio di riparto della competenza è esclusivamente quantitativo e si fonda sul valore della lite, determinato considerando la sola maggiore imposta accertata, al netto di interessi e sanzioni. Restano escluse le liti di valore indeterminabile.

Particolare attenzione deve essere posta alle controversie su perdite fiscali, per le quali il valore della lite è determinato dall’imposta virtuale calcolata sulla perdita rettificata, eventualmente sommata alle altre imposte accertate. Analogamente, nelle liti da rimborso, il valore è pari all’importo chiesto in restituzione, senza accessori.

L’assegnazione della controversia al giudice monocratico o al collegio è effettuata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Un’errata assegnazione non integra una questione di competenza in senso stretto, ma comporta la riassegnazione interna del fascicolo. Tuttavia, qualora una lite di valore superiore alla soglia venga decisa dal giudice monocratico, la sentenza potrebbe essere affetta da nullità, deducibile in sede di impugnazione.

Sotto il profilo procedurale, al giudizio monocratico si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie del processo tributario di primo grado, comprese quelle in materia cautelare. Il giudice monocratico può decidere sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato e, per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, può anche definire il merito in sede cautelare quando ricorrono i presupposti del giudizio “per direttissima”.

Rilevano, inoltre, le novità in tema di udienza da remoto, che può essere richiesta anche da una sola delle parti per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, e le possibili criticità in caso di riunione di ricorsi o di litisconsorzio necessario, situazioni nelle quali il superamento della soglia di 10.000 euro può determinare la competenza del collegio.

 

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