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Responsabilità 231: basta che uno solo dei responsabili agisca nell’interesse dell’ente

13 mar 2026

La Cassazione, con la sentenza n. 5357/2026, chiarisce che, in caso di illecito commesso da più soggetti, la responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 sussiste anche se solo uno degli autori ha agito nell’interesse o a vantaggio della società. Non è quindi necessario accertare tale finalità per ogni imputato, neppure per i soggetti apicali coinvolti.

La giurisprudenza sulla responsabilità da reato degli enti continua a precisare i presupposti applicativi del D.lgs. 231/2001. In precedenti decisioni, la Corte di Cassazione ha più volte richiamato l’importanza della verifica dell’interesse o vantaggio dell’ente e della valutazione della colpa organizzativa, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro. Tra queste, si ricordano le sentenze n. 30039/2025, sul ruolo del modello organizzativo conforme alle Linee guida UNI-INAIL, e n. 19333/2025, che ha evidenziato l’impossibilità di fondare la responsabilità dell’ente sulla sola responsabilità della persona fisica senza un autonomo riscontro dell’interesse o vantaggio per la società. 

La sentenza n. 5357/2026 affronta un caso in cui un infortunio sul lavoro era stato determinato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche di un macchinario per accelerare la produzione. Il preposto, che aveva disposto la manomissione, era stato condannato per lesioni colpose ex art. 590 c.p., avendo agito nell’ottica di ottenere un vantaggio operativo per l’azienda. Parallelamente, anche l’amministratore delegato risultava imputato, ma in tale posizione apicale non era stato possibile individuare un intento di vantaggio per la società, emergendo soltanto una carenza di vigilanza e pianificazione. 

La Corte ha tuttavia ritenuto irrilevante questa differenza: in presenza di più responsabili, è sufficiente che uno solo di essi abbia agito per soddisfare un interesse dell’impresa affinché si possa configurare la responsabilità dell’ente. Non è richiesto che l’interesse o vantaggio sia riscontrato per ciascun imputato, nemmeno per i vertici aziendali. L’ente risponde infatti per l’illecito presupposto quando è accertata la “connessione qualificata” tra il reato e l’interesse/vantaggio dell’ente con riferimento ad almeno uno degli autori. 

La pronuncia assume rilievo operativo per diversi motivi:

  • conferma un criterio estensivo della responsabilità dell’ente nei casi di concorso di persone;
  • rafforza l’importanza di presidi organizzativi e procedure operative che impediscano comportamenti opportunistici anche da parte di singoli lavoratori;
  • evidenzia la necessità di un modello 231 effettivo, in grado di prevenire condotte individuali distorte finalizzate a ottenere vantaggi produttivi;
  • suggerisce alle imprese un’attenta revisione dei processi di delega e vigilanza, poiché la responsabilità dell’ente può scattare indipendentemente dall’intento dei soggetti apicali.

La Corte ribadisce, infine, che nelle imputazioni multiple “non è necessario accertare se anche i soggetti apicali abbiano agito nell’interesse dell’ente”, essendo sufficiente la prova della connessione tra il reato e l’interesse dell’impresa in relazione ai preposti operativi.

 

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