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Tracking pixel nelle comunicazioni e-mail: quadro regolatorio e impatti operativi alla luce del Provvedimento del Garante n. 284/2026

7 mag 2026

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le prime Linee guida in materia di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, fornendo un importante riferimento interpretativo per gli operatori del settore digitale, marketing e comunicazioni elettroniche.

I tracking pixel sono elementi grafici, generalmente invisibili all’utente, inseriti nelle e-mail con la finalità di raccogliere informazioni sull’interazione con il contenuto del messaggio, quali apertura dell’e-mail, momento di visualizzazione, dispositivo utilizzato e altri dati tecnici. Il Garante ha chiarito che tali strumenti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto idonei a determinare trattamenti anche in assenza di un’azione consapevole dell’interessato.

Il principio cardine delle Linee guida è la necessità, nella generalità dei casi, di acquisire un consenso preventivo valido, libero, specifico, informato e inequivocabile, soprattutto quando i tracking pixel sono utilizzati per finalità di marketing, profilazione o analisi del comportamento individuale. Il consenso deve essere raccolto prima dell’attivazione dello strumento, preferibilmente nei processi di registrazione dell’utente. Non è sufficiente un’informativa generica, ma è necessario indicare in modo chiaro finalità, modalità del tracciamento e tipologia di dati trattati.

Sono previste limitate eccezioni al consenso, riferite a trattamenti strettamente necessari all’erogazione del servizio, a esigenze di sicurezza o a finalità statistiche aggregate non riconducibili a singoli interessati.

Particolare attenzione è inoltre dedicata al principio di trasparenza, che impone informative chiare, complete e facilmente accessibili, nonché alla gestione del consenso nel tempo, che deve poter essere revocato in modo semplice e non discriminatorio. Ciò comporta l’adeguamento dei sistemi di gestione delle preferenze e delle piattaforme di e-mail marketing.

Sotto il profilo operativo, il provvedimento richiede alle organizzazioni una revisione dei processi di gestione delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla raccolta del consenso, alla configurazione degli strumenti di invio e all’aggiornamento della documentazione privacy.

Nel complesso, le Linee guida rafforzano l’esigenza di un approccio strutturato e documentato alla compliance in materia di trattamento dei dati personali, incidendo in modo significativo sull’utilizzo delle tecnologie di tracciamento nelle comunicazioni digitali.

 

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