567 AERIAL

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su patent box e software non registrati - interpello n. 223/2025

15 set 2025

Con la Risposta ad interpello n. 223 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema del Patent Box, fornendo un chiarimento di rilievo per tutte le imprese che sviluppano software come parte delle proprie attività di ricerca e sviluppo.

La questione posta dal contribuente riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per i software non registrati alla SIAE, ossia quei programmi che, pur avendo i requisiti di originalità e creatività, non sono stati oggetto di una registrazione formale presso la Società Italiana degli Autori ed Editori o presso un ente analogo.

Il quadro normativo

Il nuovo Patent Box, introdotto dall’art. 6 del DL 146/2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021), prevede la possibilità di maggiorare del 110% i costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo riferite a determinati beni immateriali.

Tra questi rientrano, oltre ai brevetti e ai disegni, anche i software protetti da copyright.

La disciplina, sin dalla sua entrata in vigore, ha posto interrogativi circa la necessità o meno della registrazione del software per poter beneficiare dell’agevolazione, anche alla luce dei successivi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, in particolare con la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con l’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito due aspetti distinti:

  • Beneficio ordinario: L’impresa può beneficiare della maggiorazione del 110% anche in assenza della registrazione del software, a condizione che attesti la titolarità e i requisiti di tutela giuridica dell’opera attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex D.P.R. n. 445/2000). In altri termini, non è indispensabile la registrazione formale per accedere all’agevolazione ordinaria, purché la società sia in grado di dimostrare la natura originale e creativa del software sviluppato.
  • Meccanismo premiale: Diverso è il caso del cosiddetto premio, che consente di estendere la maggiorazione anche alle spese sostenute negli esercizi precedenti (fino a un massimo di otto anni). In questo scenario, l’Agenzia ribadisce che la registrazione del software presso la SIAE o l’ottenimento di un titolo di privativa equivalente è condizione imprescindibile. Solo in presenza di tale formalità è infatti possibile applicare retroattivamente il beneficio ai costi già sostenuti.

Implicazioni operative

Il chiarimento rappresenta una semplificazione rilevante per le imprese che sviluppano software internamente e non sempre provvedono alla registrazione, consentendo comunque di beneficiare dell’agevolazione ordinaria.

Tuttavia, per accedere al meccanismo premiale e quindi recuperare i costi pregressi, sarà necessario dotarsi della registrazione formale del bene immateriale.

Inbox insights
Ricevi tutte le ultime novità da Baker Tilly direttamente nella tua casella di posta.
Trova un ufficio
I nostri uffici