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Superbonus: trattamento del margine del general contractor nei contratti di appalto

7 mag 2026

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detraibilità dei corrispettivi addebitati dal general contractor dipende dalla sua qualificazione contrattuale. Sono ammissibili al superbonus solo i compensi riferibili all’esecuzione dei lavori, restando esclusi quelli per il mero coordinamento amministrativo o per la gestione dello sconto in fattura.

Con la risoluzione 29 aprile 2026 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detraibilità delle somme addebitate dal general contractor al committente nell’ambito di interventi agevolati con il superbonus, con particolare riferimento ai contratti che prevedono appalti e subappalti.

Il punto di partenza dell’analisi è la corretta qualificazione del ruolo del general contractor, distinguendo tra:

  • general contractor “puro”, che svolge esclusivamente funzioni di coordinamento e di intermediazione, rifatturando ai committenti i costi sostenuti per professionisti e imprese esecutrici, al fine di consentire l’applicazione dello sconto in fattura;
  • general contractor “appaltatore”, che assume contrattualmente l’obbligo di eseguire i lavori, rispondendo in proprio della realizzazione degli interventi agevolati.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale distinzione è decisiva ai fini della detraibilità delle spese. In presenza di un general contractor “puro”, i corrispettivi addebitati al committente non sono detraibili, in quanto riconducibili a prestazioni di coordinamento e intermediazione, non direttamente riferibili alla realizzazione degli interventi edilizi agevolati.

Diversamente, nel caso di general contractor “appaltatore”, i corrispettivi relativi all’esecuzione dei lavori possono rientrare tra le spese ammissibili al superbonus, in quanto qualificabili come vere e proprie spese di appalto. Resta tuttavia esclusa dalla detrazione anche in questa ipotesi la parte di compenso riferibile al mero coordinamento amministrativo o alla gestione dello sconto in fattura, attività che non presentano un collegamento diretto con l’esecuzione degli interventi agevolati.

Un chiarimento di rilievo operativo riguarda le ipotesi in cui la fattura del general contractor “appaltatore” non esponga separatamente le diverse componenti del corrispettivo. In tali casi, l’Agenzia precisa che il compenso non può essere automaticamente riqualificato dai soggetti verificatori come remunerazione di servizi di coordinamento o di gestione dello sconto, in assenza di elementi oggettivi che consentano tale distinzione.

 

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