
La Cgt Campania (sent. n. 3082/2025) ha stabilito che il mancato superamento del test di operatività non giustifica il diniego del rimborso IVA. Tale limitazione, prevista dall’art. 30 L. 724/1994, è in contrasto con i principi UE di neutralità e proporzionalità.
La disciplina italiana sulle società di comodo prevede che, in caso di mancato superamento del test di operatività per tre anni consecutivi, il credito IVA non possa essere chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE (sentenza 7 marzo 2024, causa C-3411/22) ha chiarito che tali restrizioni violano la Direttiva 2006/112/CE, poiché il diritto alla detrazione e al rimborso non può essere subordinato a soglie di operatività.
La Cgt Campania, con la sentenza n. 3082/2025, ha confermato questo orientamento, dichiarando illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a una società ritenuta “di comodo”. Il mancato superamento del test non fa venir meno la qualifica di soggetto passivo IVA, che sussiste indipendentemente dai ricavi conseguiti. Pertanto, il credito IVA deve essere riconosciuto, nel rispetto dei principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta.
Nonostante ciò, il modello di dichiarazione IVA continua a prevedere la perdita definitiva del credito in presenza di società non operative, creando un evidente contrasto tra normativa interna e diritto UE. È quindi auspicabile un intervento legislativo per allineare la disciplina nazionale ai principi comunitari.
Implicazioni pratiche: le società che si vedono negare il rimborso IVA per mancato superamento del test possono impugnare il provvedimento, invocando la prevalenza del diritto UE. Si dovrà valutare caso per caso la convenienza di un’azione contenziosa.