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Pro-rata IVA: gli interessi attivi rilevano se l’attività finanziaria non è meramente accessoria

7 mag 2026

La Cassazione chiarisce che gli interessi attivi esenti devono essere inclusi nel calcolo del pro rata IVA quando l’attività finanziaria presenta una dimensione economica e una frequenza tali da non potersi qualificare come accessoria o occasionale rispetto all’attività imponibile. Centrale la valutazione concreta dell’attività svolta e dell’impiego di risorse aziendali.

Con l’ordinanza n. 5680 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della detrazione IVA e del calcolo del pro-rata, soffermandosi in particolare sul trattamento degli interessi attivi derivanti da finanziamenti infragruppo posti in essere da una società operante nel settore immobiliare.

In via preliminare, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione IVA presuppone il requisito dell’inerenza dei costi, da intendersi come nesso diretto e immediato tra il costo sostenuto e l’attività d’impresa, da dimostrare mediante idonea documentazione probatoria. Tale valutazione deve essere condotta in termini qualitativi, e non meramente quantitativi, con onere della prova in capo al contribuente.

Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato il disconoscimento della detrazione IVA relativa a costi di consulenza strategica “ribaltati” dalla controllante, rilevando l’insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la funzionalità e l’utilità dei servizi rispetto all’attività della società beneficiaria.

Più rilevante, ai fini sistematici, è il passaggio relativo al pro-rata IVA. La società sosteneva l’esclusione degli interessi attivi esenti dal calcolo del pro-rata, qualificando i finanziamenti intercompany come operazioni occasionali e accessorie rispetto all’attività imponibile. La Cassazione ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza unionale secondo cui la natura accessoria di un’operazione esente non può essere valutata in astratto, né sulla base del solo oggetto sociale, ma richiede una valutazione complessiva dell’attività concretamente svolta.

In particolare, la Corte evidenzia che assumono rilievo la dimensione economica dell’attività finanziaria, la frequenza delle operazioni e l’impiego di beni, servizi e risorse organizzative. Quando tali elementi denotano l’esistenza di un’attività finanziaria strutturata e non meramente marginale, gli interessi attivi non possono essere considerati accessori e devono, pertanto, concorrere al calcolo del pro-rata di detrazione.

Nel caso esaminato, la rilevanza economica dei proventi finanziari e la sistematicità dei finanziamenti infragruppo hanno indotto la Cassazione a ritenere corretta l’inclusione degli interessi attivi nel pro-rata, in linea con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che limita l’esclusione delle attività finanziarie ai soli casi di utilizzo marginale di risorse IVA‑rilevanti.

 

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