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PEX e requisito della commercialità: attività preparatorie e start‑up sotto osservazione

7 mag 2026

L’Agenzia delle Entrate e la Cassazione convergono su un’interpretazione rigorosa del requisito della commercialità ai fini PEX: le attività meramente preparatorie o gestionali non sono sufficienti se non seguite, entro il periodo rilevante, dall’effettivo avvio dell’attività d’impresa. Centrale la verifica sostanziale e temporale dell’operatività della partecipata.

Con la Risposta n. 97/2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicabilità del regime di participation exemption alla cessione di partecipazioni in società operanti nel settore energetico, focalizzando l’analisi sul requisito della commercialità. Il caso riguardava società partecipate impegnate nello sviluppo di progetti di accumulo energetico (BESS), giunte allo stadio “ready to build” ma cedute prima dell’effettivo avvio dell’attività produttiva.

L’Amministrazione finanziaria ribadisce che il requisito della commercialità richiede l’esercizio di un’impresa commerciale in senso sostanziale e continuativo, precisando che la fase di start‑up può assumere rilievo ai fini PEX solo se seguita dall’effettivo svolgimento dell’attività per la quale la società è stata costituita o, quantomeno, dalla disponibilità di una struttura operativa potenzialmente idonea a produrre ricavi in tempi ragionevoli. In assenza di tale evoluzione, le attività preliminari restano prive di autonoma rilevanza ai fini dell’esenzione.

In linea con tale impostazione si colloca la sentenza della Cassazione n. 6732 del 20 marzo 2026, che ha escluso la sussistenza del requisito della commercialità in presenza di attività meramente preparatorie, quali la gestione di pratiche urbanistiche e l’affidamento a consulenti esterni, senza personale, organizzazione operativa e avvio dell’attività imprenditoriale. La Suprema Corte sottolinea che la ratio dell’art. 87 TUIR è evitare un utilizzo distorsivo della PEX in presenza di società che non abbiano ancora superato la fase preparatoria.

La pronuncia chiarisce inoltre che il requisito deve sussistere ininterrottamente nel periodo rilevante (ordinariamente il triennio antecedente la cessione) e che non è sufficiente valorizzare investimenti, acquisizioni immobiliari o finanziamenti se questi non si traducono in un’effettiva attività d’impresa. L’attenzione viene così spostata dalla mera potenzialità economica del progetto alla sua concreta attuazione.

Nel confronto tra prassi e giurisprudenza emerge un orientamento comune: la fase preparatoria può essere rilevante solo se funzionalmente e temporalmente collegata a un successivo avvio dell’attività commerciale. In mancanza di tale continuità, la cessione della partecipazione avvenuta durante la fase di sviluppo non consente l’accesso al regime PEX, anche se l’oggetto sociale e il settore di attività sono astrattamente commerciali.

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