
La stretta Iva con l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
La risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera premette che la relazione illustrativa alla manovra, intervenuta a delimitare l’ambito applicativo dell’agevolazione, chiarisce che l’innalzamento dell’aliquota Iva, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso», in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire un’opzione residuale.
Per la nozione di «conferimento» in discarica – spiega il ministero dell’Economia nella risposta - non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. Per risolvere i dubbi interpretativi l’Economia si è rivolta al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Per quest’ultimo, la locuzione «conferimento» ricorre sia nel Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) sia nel Dlgs 36/2003, per indicare l’azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti.
Il Mase precisa che l’esclusione dell’IVA agevolata interessa solo l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma, deve essere considerato rientrante nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata.