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Istituiti i codici tributo per i nuovi affrancamenti

9 giu 2025

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con quattro risoluzioni del 4 giugno scorso, una serie di codici tributo riferiti a imposte sostitutive per lo più istituite o modificate dal D.lgs. 192/2024.

 

Di seguito vengono riportati in sintesi i codici tributo istituiti ed il loro utilizzo:

 

Ris.Codice tributoUtilizzo
33/20251864

Per il versamento dell’imposta sostitutiva del 26% per le operazioni di cui all’art. 68 comma 2-bis del TUIR. 

 

Si tratta dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da società ed enti residenti in uno Stato Ue/See senza stabile organizzazione in Italia a seguito della cessione di partecipazioni qualificate; tali plusvalenze, se realizzate dal 1° gennaio 2024 e se imponibili in Italia in base alla Convenzione con l’altro Stato, concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare e sono liquidate nel quadro RT del modello REDDITI SC.

35/20251867

Per il versamento dell’imposta sostitutiva finalizzata all’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2023 che residuano al 31 dicembre 2024.

L’imposta, con aliquota pari al 10%, è commisurata all’importo delle riserve e dei fondi che si intende affrancare ed è liquidata nel quadro RQ dei modelli REDDITI 2025

36/2025

1865

(Redditi)

Per versare l’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 176 comma 2-ter del TUIR come modificato dall’art. 12 del DLgs. 192/2024). 

Per tali operazioni è stata infatti prevista la possibilità di optare per un regime di “affrancamento unico”, il quale implica il versamento di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale con aliquota del 18% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

1866

(IRAP)

37/2025

 

1817 – 1868

(Redditi – IRAP) “metodo del saldo globale”

 

Per il versamento delle imposte dovute per effetto del nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento dei principi contabili, introdotto dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 192/2024 e applicabile dal 2024 per i soggetti “solari”.

 

L’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e le imposte sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d’imposta.

 

1818 – 1869 

(Redditi – IRAP) “metodo per singola fattispecie”

 

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