389 PEOPLE

Modello OCSE di Convenzione: nuovi criteri per lavoro da remoto e stabile organizzazione

14 ott 2026

L’OCSE ha pubblicato la nuova versione consolidata del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario, recependo le modifiche approvate il 18 novembre 2025. Tra le novità più rilevanti figurano i nuovi criteri per valutare se il lavoro transfrontaliero svolto dall’abitazione o da altro luogo possa configurare una stabile organizzazione dell’impresa estera.

La nuova versione consolidata del Modello OCSE aggiorna quella pubblicata il 21 novembre 2017 e incorpora, tra l’altro, le modifiche contenute nel documento The 2025 Update to the OECD Model Tax Convention. L’intervento interessa principalmente la disciplina della stabile organizzazione, delle imprese associate, della procedura amichevole e dello scambio di informazioni.

Particolare rilievo operativo assume l’aggiornamento del Commentario all’articolo 5 in materia di lavoro transfrontaliero da remoto. La revisione non modifica direttamente il testo dell’articolo, ma sostituisce i precedenti paragrafi 18 e 19 con i nuovi paragrafi da 44.1 a 44.21, raccolti nella sezione dedicata al lavoro transfrontaliero svolto dall’abitazione o da altro luogo rilevante.

La verifica dell’esistenza di una stabile organizzazione connessa alla disponibilità di uno o più home office si fonda su due elementi da esaminare secondo una sequenza gerarchica. Il primo è di carattere temporale e considera, su un periodo di 12 mesi, il rapporto tra il tempo lavorato dall’abitazione, o comunque da un luogo non appartenente ordinariamente all’impresa, e il tempo di lavoro complessivo.

Il secondo elemento è di natura funzionale e richiede di valutare le ragioni per le quali il lavoratore opera da quel determinato luogo anziché presso la sede dell’impresa. I nuovi criteri mirano quindi a superare l’impostazione precedente, nella quale la possibilità che il lavoro da remoto desse origine a una stabile organizzazione era trattata come una questione sostanzialmente residuale.

Il paragrafo 44.21 contiene alcuni esempi destinati a illustrare l’applicazione dei criteri nel contesto del lavoro transfrontaliero da remoto. Il nuovo orientamento non è stato tuttavia accolto uniformemente: il Commentario riporta osservazioni formulate da Israele, Repubblica Ceca e Cile, mentre India, Nigeria e Malaysia, pur non aderendo all’OCSE, hanno espresso riserve.

Per i gruppi internazionali diventa pertanto opportuno riesaminare le situazioni in cui dipendenti o collaboratori operano stabilmente da uno Stato diverso da quello dell’impresa. La verifica dovrebbe concentrarsi, in particolare, sull’incidenza temporale del lavoro da remoto e sulle motivazioni organizzative o aziendali che determinano l’utilizzo dell’abitazione o di un altro luogo.

L’aggiornamento introduce inoltre una disciplina opzionale per le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali. I paragrafi da 170 a 203 prevedono soglie per l’individuazione della stabile organizzazione inferiori rispetto a quelle applicabili alle fattispecie ordinarie.

Con riferimento all’articolo 9, il nuovo Commentario chiarisce l’applicazione delle regole sulle imprese associate rispetto alle disposizioni nazionali in materia di deducibilità degli interessi, alla luce del rapporto finale dell’Action 4 del progetto BEPS. Sono state apportate anche modifiche di coordinamento ai Commentari agli articoli 7 e 24.

L’articolo 25 del Modello è stato integrato con un nuovo paragrafo 6, volto a disciplinare il rapporto tra le Convenzioni contro le doppie imposizioni e il General Agreement on Trade in Services, comunemente denominato GATS. Il relativo Commentario è stato anch’esso ampliato.

Infine, le modifiche al Commentario all’articolo 26 precisano che le informazioni ricevute da uno Stato possono essere utilizzate anche per questioni fiscali riguardanti soggetti diversi da quelli cui si riferiva originariamente la richiesta. L’aggiornamento affronta inoltre il tema dell’accesso del contribuente alle informazioni scambiate.

Ai fini dell’applicabilità temporale delle modifiche in esame, per le nuove clausole è necessario che gli Stati le recepiscano espressamente nelle singole convenzioni bilaterali. Gli aggiornamenti del Commentario OCSE, invece, hanno funzione interpretativa e la loro rilevanza deve essere valutata in base al testo della convenzione, alla data di stipula e ai criteri utilizzati per la sua interpretazione.

Inbox insights
Ricevi tutte le ultime novità da Baker Tilly direttamente nella tua casella di posta.
Trova un ufficio
I nostri uffici