
L’art. 6 co. 2-bis del DL n.19/2025 (c.d. DL “Bollette”), inserito in sede di conversione, ha introdotto una disciplina transitoria con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e all’applicazione delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione introdotte dall’art. 1 co. 48 della L. 207/2024.
Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, viene introdotto il nuovo co. 48-bis all’art. 1 della L. 207/2024, in base al quale resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 (vale a dire in base all’emissione di CO2) per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 30.6.2025.