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Attestazione ESG: il revisore certifica l'informativa, non la sostenibilità dell'impresa

18 set 2026

Le recenti modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus I confermano che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità resterà basata sul modello della limited assurance, abbandonando il previsto passaggio alla reasonable assurance. Il revisore non esprime un giudizio sulla "sostenibilità" dell'impresa, ma verifica che le informazioni ESG siano state predisposte in conformità alle norme applicabili e supportate da adeguati processi e controlli interni.

La semplificazione del quadro normativo europeo sulla rendicontazione di sostenibilità non ha eliminato l'obbligo di attestazione indipendente delle informazioni ESG per le imprese che rimangono nel perimetro applicativo della CSRD. Al contrario, la recente riforma ha confermato il ruolo centrale del revisore quale soggetto chiamato a verificare l'affidabilità delle informazioni pubblicate, pur mantenendo il livello di verifica nell'ambito della limited assurance.

La scelta europea è particolarmente significativa. Il percorso originariamente previsto dalla CSRD contemplava infatti un'evoluzione verso forme di controllo assimilabili alla revisione legale del bilancio, mediante l'introduzione della reasonable assurance. Con la Direttiva UE 2026/470 tale prospettiva è stata abbandonata, al fine di contenere i costi di compliance per le imprese e preservare un approccio proporzionato agli obiettivi della normativa.

Nella pratica, la limited assurance comporta un livello di verifica inferiore rispetto alla revisione contabile tradizionale. Il revisore svolge procedure meno estese e formula una conclusione di tipo negativo, dichiarando che non sono emersi elementi tali da ritenere la rendicontazione non conforme alle norme applicabili negli aspetti significativi. Non viene pertanto fornita una garanzia assoluta sull'esattezza di ogni informazione riportata.

L'oggetto dell'attestazione è inoltre più ampio della semplice verifica di indicatori ambientali o sociali. Il controllo riguarda infatti:

  • la conformità della rendicontazione agli ESRS applicabili;
  • il processo di analisi della doppia materialità;
  • le informazioni richieste dalla Tassonomia europea;
  • il rispetto degli obblighi di marcatura digitale;
  • la metodologia utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati ESG.

Particolare rilievo assume il tema della doppia materialità. La responsabilità di individuare i temi rilevanti da rendicontare rimane in capo agli amministratori, mentre il revisore è chiamato a valutare la correttezza e la coerenza del processo adottato per effettuare tale analisi. L'attività di assurance non deve quindi tradursi in una sostituzione delle valutazioni aziendali ma nella verifica della loro adeguata formalizzazione e documentazione.

Il vero elemento critico non è rappresentato dal singolo dato ESG, ma dalla capacità dell'impresa di dimostrare la tracciabilità dell'intero processo informativo. Indicatori ambientali, dati sociali, emissioni indirette, informazioni provenienti dalla supply chain e stime climatiche devono essere supportati da metodologie documentate, responsabilità chiaramente attribuite e controlli interni adeguati.

 

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