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Affrancamento delle riserve, primo versamento al 30/06 e adempimenti dichiarativi

9 giu 2025

L'articolo 14, D.lgs. n. 192/2024, introduce la possibilità di procedere con l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta presenti al 31 dicembre 2024, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta: agevolazione in sintesi

Riserve affrancabili

Sono affrancabili sia le riserve tassabili in ogni caso che quelletassabili solo in caso di distribuzione.

L'affrancamento può essereparziale.

Bilancio di riferimento

Le riserve devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e residuare nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Imposta sostitutiva

10% (per i saldi attivi di rivalutazione la base imponibile è quella della riserva come risulta dalla contabilità (Circolare n. 6/E/2022).

Versamenti

4 rateannuali di pari importo

 

L'importo da affrancare (ovvero sul quale andrà applicata l'imposta sostitutiva del 10%) è quello delle riserve in sospensione d'imposta come risultante in bilancio. 

Le riserve in sospensione oggetto di affrancamento devono essere "esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023" e residuare "al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024".

Sulla base di tale impostazione nel caso in cui al 31 dicembre 2023 le riserve in sospensione d'imposta siano pari a 1.000 e nel corso del 2024 si sia realizzato un loro utilizzo per 300, l'ammontare massimo affrancabile è dato dall'importo residuo al 31 dicembre 2024, ossia pari a 700, con la possibilità di poter affrancare anche solo in modo parziale tale valore residuo considerato che la disposizione normativa prevede che tali fondi possono essere affrancati in tutto o in parte.

Nel caso di affrancamento di una riserva di utili in sospensione d'imposta, la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, TUIR, che prevede l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.

Per i soci di società di capitali l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

  • nell'ipotesi di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titoli di imposta del 26%
  • nell'ipotesi di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, TUIR, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;
  • nell'ipotesi di socio società di capitali trova applicazione l'articolo 89, TUIR, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%.

 

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta deve essere effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo che scadono, rispettivamente:

  • la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio con riferimento al quale è effettuato l'affrancamento.
  • le successive tre rate, nei tre esercizi successivi, sempre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

L'imposta va liquidata nel Modello REDDITI relativo al 2024. In particolare, nel Modello REDDITI SC 2025 (periodo d'imposta 2024) è stata inserita la nuova Sezione VII-B rubricata "affrancamento straordinario delle riserve".

Nel rigo RQ29 andrà riportato

  • in colonna 1, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta;
  • in colonna 2, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10 %, all'importo di colonna 1;
  • in colonna 3, l'importo corrispondente della prima rata, con scadenza di versamento entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

Con la Risoluzione 4 giugno 2025 n. 35 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1867 per il versamento dell’imposta sostitutiva. 

 

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