
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 231/2001.
Il rafforzamento della responsabilità legata all’organizzazione
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 231/2001.
Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda la “colpa di organizzazione”: l’ente risponde del reato quando questo sia stato determinato o favorito dalla mancata adozione del modello organizzativo o dalla sua inefficace attuazione. Diventa quindi ancora più importante che il modello non sia soltanto formalmente adottato, ma sia concretamente applicato e adeguato alla realtà aziendale.
Reati colposi: quando può esserci un vantaggio per l’ente
La proposta interviene sul requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente nei casi di reati colposi.
Il requisito sarebbe collegato al conseguimento o al perseguimento di un risparmio di spesa o di un aumento della produzione, quando questi derivino dalla violazione delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell’attività.
I requisiti del modello organizzativo
La riforma definisce in modo più puntuale gli elementi che dovranno caratterizzare il modello organizzativo.
In particolare, il modello dovrà:
- individuare le attività maggiormente esposte al rischio di reato e valutarne il livello di rischio;
- prevedere protocolli per disciplinare le decisioni e le attività dell’ente, anche attraverso la separazione delle funzioni;
- stabilire modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere un Organismo di Vigilanza dotato di professionalità, autonomia, poteri di iniziativa e controllo e risorse adeguate;
- disciplinare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- prevedere attività di formazione;
- descrivere il sistema dei controlli interni;
- prevedere canali per le segnalazioni interne e la tutela contro le ritorsioni;
- introdurre un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle misure previste dal modello.
Un modello adeguato alla specifica realtà aziendale
Il modello dovrà essere costruito tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’ente, tra cui dimensioni, struttura organizzativa, natura e tipo di attività svolta e rischi presenti.
Non si tratta quindi di adottare un modello standard, ma di predisporre un sistema coerente con l’organizzazione e con i rischi effettivamente presenti nella singola azienda.
Per le piccole e medie imprese sono inoltre previste procedure semplificate per favorire l’adozione e l’effettiva attuazione dei modelli.
Il modello dovrà essere verificato e aggiornato
Il modello non potrà essere considerato uno strumento statico. La proposta prevede verifiche periodiche e aggiornamenti in presenza di violazioni significative, modifiche normative o cambiamenti dell’organizzazione aziendale.
Questo rafforza l’esigenza di mantenere nel tempo una corrispondenza tra il modello, l’organizzazione effettiva dell’impresa e i rischi che questa deve gestire.
Le linee guida e le buone prassi
Per valutare l’idoneità del modello rispetto al reato contestato, potranno essere considerate le linee guida delle associazioni rappresentative degli enti, le procedure semplificate, le norme riconosciute dalla comunità tecnico-scientifica e le buone prassi, purché risultino effettivamente adeguate a prevenire il reato.
I modelli conformi alle linee guida delle associazioni rappresentative degli enti si presumerebbero conformi ai requisiti previsti dalla normativa.
Maggiore rilevanza alla collaborazione dell’ente
La riforma introduce una procedura che consente all’ente di intervenire sulle proprie carenze organizzative dopo la commissione del reato.
L’ente che abbia già adottato un modello organizzativo prima della commissione del reato potrebbe chiedere la sospensione del procedimento e impegnarsi ad adeguare il modello, eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e mettere a disposizione il profitto eventualmente ottenuto ai fini della confisca.
Il giudice valuterebbe la proposta e, se ritenuta idonea, stabilirebbe il termine entro cui realizzare gli interventi previsti. Il corretto adempimento degli impegni potrebbe portare all’estinzione dell’illecito amministrativo dell’ente, ferma restando la confisca del profitto.
Altre novità sulla responsabilità dell’ente
La proposta interviene anche sul principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato.
In particolare, l’ente potrebbe essere chiamato a rispondere anche quando la persona fisica non sia punibile per una causa legata alla propria colpevolezza, se il reato è stato comunque commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e risulta collegato a una carenza organizzativa dell’impresa. In questo modo, la mancata punibilità della persona fisica non escluderebbe automaticamente la responsabilità dell’ente.
La proposta prevede inoltre una possibile esclusione della responsabilità dell’ente quando la persona fisica non venga punita per particolare tenuità del fatto e l’illecito dell’ente abbia carattere occasionale. In sostanza, questa esclusione potrebbe operare solo quando la condotta sia di minima gravità e non rappresenti una modalità ricorrente o strutturale dell’attività aziendale.
È prevista infine una disciplina specifica per gli enti che, per dimensioni o struttura, non siano concretamente distinguibili dalla persona fisica che ha commesso il reato, quando questa ricopra una posizione apicale e abbia il controllo dell’ente.
In questi casi, il giudice potrebbe non applicare la sanzione pecuniaria all’ente oppure ridurne l’importo, tenendo conto della sanzione già inflitta alla persona fisica. Resterebbero comunque applicabili le eventuali sanzioni interdittive e la confisca.
La proposta interviene inoltre sull’autonomia della responsabilità dell’ente, prevedendo ulteriori casi in cui l’ente può rispondere anche quando la persona fisica non sia punibile. È inoltre prevista una possibile esclusione della responsabilità quando l’autore del reato non venga punito per particolare tenuità del fatto e l’illecito dell’ente abbia carattere occasionale.
È prevista infine una disciplina specifica per gli enti che, per dimensioni o struttura, non siano concretamente distinguibili dalla persona fisica che ha commesso il reato, quando questa ricopra una posizione apicale e abbia il controllo dell’ente. In tali casi il giudice potrebbe non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria dell’ente, tenendo conto di quella inflitta alla persona fisica.