
Scarto telematico: impugnabile e sanabile con nuovo invio entro cinque giorni
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia riconosce la piena impugnabilità della ricevuta di scarto telematico quando produce un effetto lesivo immediato. Confermata inoltre la possibilità di ritrasmettere l’atto corretto entro cinque giorni, quale principio generale ispirato a buona fede e collaborazione.
Con la sentenza n. 869/3/2026, depositata il 12 marzo 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha fornito due indicazioni di rilievo sistematico in materia di trasmissioni telematiche: la impugnabilità autonoma della ricevuta di scarto e la possibilità di procedere a un nuovo invio entro cinque giorni dalla comunicazione dell’errore.
Quanto al primo profilo, i giudici hanno chiarito che la ricevuta di scarto non può essere qualificata come un mero esito tecnico‑informatico, bensì come un atto idoneo a incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente quando impedisce il riconoscimento di un credito d’imposta o il perfezionamento di una posizione fiscale favorevole. In tali casi, lo scarto assume natura sostanzialmente provvedimentale e risulta, pertanto, autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’elenco degli atti impugnabili non ha carattere tassativo, dovendo essere garantita tutela giurisdizionale avverso ogni atto che manifesti una volontà amministrativa definitiva e lesiva. La Corte valorizza, in tal senso, precedenti di prassi e giurisprudenza già orientati a una lettura sostanziale degli effetti dello scarto.
Sul secondo versante, la sentenza riconosce la valenza generale del principio che consente la ritrasmissione dell’atto corretto entro cinque giorni dallo scarto, una volta rimossi gli errori segnalati dal sistema. Tale possibilità non è limitata alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie, ma si estende a tutte le comunicazioni telematiche, in coerenza con i principi di collaborazione e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Secondo i giudici, un errore materiale prontamente corretto non può giustificare, in assenza di un concreto pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria, la perdita definitiva di un beneficio fiscale. La pronuncia, pertanto, ridimensiona approcci eccessivamente formalistici e rafforza la tutela effettiva del contribuente sia sul piano procedimentale sia su quello processuale.