
Iperammortamento 2026: esteso ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale
Il nuovo iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 amplia il perimetro dei beni immateriali agevolabili, includendo espressamente software, sistemi e modelli di intelligenza artificiale avanzata. L’accesso al beneficio richiede però una attenta qualificazione tecnica, considerata l’ampiezza dell’elenco e il regime di stretta interpretazione della misura.
La legge di Bilancio 2026 ha rinnovato la disciplina dell’iperammortamento, estendendo l’agevolazione anche al comparto dell’intelligenza artificiale, in linea con l’evoluzione tecnologica rispetto al previgente modello introdotto nel 2016. Il legislatore ha infatti ampliato l’elenco dei beni immateriali incentivabili, includendo, nell’Allegato V, una vasta gamma di software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di AI avanzata, con un’articolazione molto più ampia rispetto al passato.
In particolare, l’Allegato individua cinque classi principali di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, ma l’estensione del perimetro consente di rinvenire ulteriori possibili ricomprensioni anche in altre voci dell’elenco. Questa ampiezza, se da un lato apre interessanti opportunità per le imprese che investono in soluzioni AI, dall’altro rende necessaria una valutazione puntuale della riconducibilità del bene alle categorie agevolate, anche alla luce delle definizioni di AI contenute nella normativa europea e nazionale richiamata dal legislatore.
Elemento centrale per l’accesso al beneficio resta la perizia tecnica asseverata, da parte di un ingegnere o perito industriale, chiamato a certificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. In assenza di chiarimenti interpretativi ufficiali, appare auspicabile l’emanazione di linee guida tecniche analoghe a quelle adottate in passato (si pensi alla circolare 4/2017) oppure l’introduzione di procedure di interlocuzione preventiva con l’amministrazione competente, al fine di ridurre l’incertezza applicativa e il rischio di contestazioni.
La disciplina dell’iperammortamento si caratterizza infatti per un regime di rigorosa decadenza: la perdita del beneficio può derivare sia dall’assenza di requisiti di ammissibilità imputabili all’impresa, sia da violazioni procedurali o inadempimenti, quali il mancato o irregolare invio delle comunicazioni previste nei confronti del GSE. A ciò si aggiunge l’esclusione dal perimetro agevolato dei software e modelli di AI fruiti in modalità “as a service”, basati su canoni di abbonamento e non su investimenti ammortizzabili.
Sul piano operativo, le imprese interessate all’agevolazione sono chiamate a pianificare con attenzione gli investimenti in soluzioni di intelligenza artificiale, verificando preventivamente la struttura contrattuale, la natura ammortizzabile del bene e la corretta classificazione nell’Allegato V. In un contesto caratterizzato da forte innovazione e da un quadro normativo in evoluzione, un approccio prudente e documentato risulta essenziale per cogliere le opportunità dell’incentivo senza esporsi a rischi di recupero del beneficio.