
Comunicazione sulle imposte sul reddito (CBCR - Country-By-Country Reporting) ai sensi del D.lgs. 139/2015
Assirevi ha recentemente pubblicato il Documento di Ricerca 265 che ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili circa le attività richieste al revisore relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 5-octies del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 sulla comunicazione sulle imposte sul reddito predisposta ai sensi dell’art. 5-quinquies del medesimo decreto (Comunicazione CBCR o Country-By Country Reporting).
Infatti l’art. 5-octies del D.lgs. 139/2015 richiede al revisore legale di verificare se sussista o meno l’obbligo di redigere la citata comunicazione nonché l’avvenuta predisposizione e pubblicazione della stessa da parte degli amministratori, nonché di formulare la dichiarazione di cui all’art. 5-octies nella relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28.
La Direttiva (UE) 2021/2101 (nel seguito, la “Direttiva CBCR”) ha modificato la Direttiva 2013/34/UE (c. d. “Direttiva Accounting”) introducendo un obbligo di Country-By Country Reporting in capo a determinate imprese e succursali. Il legislatore nazionale ha recepito la Direttiva CBCR con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128 (nel seguito, il “D.lgs. 128/2024”) che ha introdotto il nuovo Capo I-bis nel D.lgs. 139/2015.
Nello specifico l’art. 5-ter, comma 1, del D.lgs. 139/2015, come modificato per l’attuazione della Direttiva CBCR, stabilisce che sono tenute a redigere e pubblicare la Comunicazione CBCR le seguenti entità:
- le società capogruppo con ricavi consolidati che, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
- le società autonome con ricavi che, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
- le società controllate da imprese capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di queste, con ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad esse applicata, che alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
- le succursali, qualora le imprese che le abbiano aperte siano: 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure, 2) imprese autonome con ricavi risultanti dal bilancio consolidato che, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.
L’art. 5-quinquies del D.lgs. 139/2015 individua le informazioni che le imprese devono fornire con la Comunicazione CBCR.
La responsabilità di garantire che la Comunicazione CBCR sia redatta e pubblicata in conformità alla legge compete agli amministratori della società (Art. 5-septies del D.lgs. 139/2015). La comunicazione deve essere depositata a cura degli amministratori dell’impresa presso l’ufficio del registro delle imprese e pubblicata sul sito internet dell’impresa obbligata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio cui si riferisce. La norma prevede inoltre che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti vigili sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal Capo I-bis del D.lgs. 139/2015 e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.
In particolare, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società, a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio, verifica il ricorrere o meno dell’obbligo di redigere la comunicazione, l’avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione. Di tali verifiche viene data evidenza nella relazione di revisione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, attraverso specifica attestazione rilasciata esclusivamente per le imprese obbligate che non beneficiano delle esenzioni previste dall’articolo 5-quater del medesimo decreto.
L’art. 3 del D.lgs. 128/2024 stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.
Il testo completo del citato documento di ricerca è pubblicato sulla pertinente sezione del sito internet Assirevi al seguente link: https://www.assirevi.it/documenti/.