
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza di Documento Interpretativo 12 volto a chiarire aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
La materia è stata disciplinata dall’ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025 n° 199) che, all’art.1 commi 65-67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti. Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una legge ormai superata, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo documento interpretativo per riflettere l’emanazione della nuova legge e l’applicazione della norma agli esercizi 2025-2026.
La società che esercita la facoltà di cui all’articolo 1 comma 65 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato secondo il precedente paragrafo 13, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Il citato documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209. Il comma 67 dell’articolo 1 della legge prevede per dette imprese che “le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo”.