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IVA: il criterio del pro-rata è derogabile solo se il metodo alternativo è più preciso e motivato

7 mag 2026

La Cassazione conferma che il criterio ordinario del pro-rata IVA basato sul volume d’affari può essere derogato, ma solo se il metodo alternativo consente una determinazione più precisa della detrazione. L’onere della prova grava sul soggetto che intende discostarsi dal criterio ordinario, sia esso il contribuente o l’Amministrazione finanziaria.

Con l’ordinanza n. 5892, depositata il 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della corretta determinazione del pro-rata IVA in presenza di acquisti promiscui, utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti. La Suprema Corte ribadisce che il criterio ordinario di calcolo del pro-rata, fondato sul volume d’affari complessivo, costituisce il metodo di riferimento previsto dalla normativa IVA. Tuttavia, tale criterio non ha carattere inderogabile: è ammessa l’adozione di un metodo diverso qualora consenta di pervenire a un risultato più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi e, quindi, a una determinazione più precisa dell’IVA detraibile.

Elemento centrale della pronuncia è la ripartizione dell’onere probatorio. La Corte chiarisce che spetta a chi deroga dal criterio ordinario dimostrare che il metodo alternativo adottato sia effettivamente più idoneo a rappresentare il rapporto tra attività imponibili ed esenti. Tale principio vale tanto per il contribuente quanto per l’Amministrazione finanziaria qualora sia quest’ultima a contestare il pro-rata applicato e a proporre un criterio diverso.

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’utilizzo del pro-rata “generale” in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili impiegati promiscuamente nell’attività di leasing, proponendo un criterio alternativo basato sugli interessi attivi. La Cassazione ha censurato tale impostazione, ritenendola arbitraria, in quanto priva di una motivazione adeguata circa la maggiore precisione del metodo prescelto rispetto a quello basato sul volume d’affari. La Corte ha inoltre evidenziato come l’attività di leasing non possa essere assimilata a una mera attività finanziaria, né nel leasing traslativo né in quello di godimento, escludendo quindi la possibilità di scindere artificialmente i canoni tra componente finanziaria e non finanziaria ai fini del calcolo del pro-rata.

In chiave prospettica, la pronuncia si inserisce nel più ampio contesto della riforma della detrazione IVA prevista dalla legge delega fiscale, che mira a rendere il diritto alla detrazione più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e servizi, limitando l’applicazione del pro-rata ai soli costi a uso promiscuo, ferma restando la facoltà di applicare il pro-rata generale.

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