
Secondo le Conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C‑592/24, la disciplina italiana che subordina i benefici del consolidato fiscale all’esercizio di una formale opzione non viola la libertà di stabilimento. L’adempimento è ritenuto legittimo, ragionevole e non sproporzionato.
Le Conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C‑592/24, relativa al contenzioso tra il gruppo Société Générale e l’Agenzia delle Entrate, offrono importanti chiarimenti in materia di consolidato fiscale e deducibilità degli interessi passivi nei gruppi con capogruppo estera.
La controversia trae origine da una struttura di gruppo in cui la capogruppo estera operava in Italia tramite una stabile organizzazione (S.O.), la quale deteneva alcune controllate italiane, mentre altre partecipazioni facevano capo direttamente alla casa madre. In tale contesto, gli interessi passivi corrisposti dalle controllate alla S.O. risultavano deducibili solo parzialmente (96%), poiché le società non potevano partecipare al consolidato fiscale. Da qui la richiesta di rimborso del 4% residuo, fondata sull’asserita violazione della libertà di stabilimento.
L’Avvocata Generale esclude che la normativa italiana introduca una discriminazione basata sulla residenza della capogruppo. L’elemento dirimente non è infatti la localizzazione estera del soggetto controllante, bensì la circostanza che la stabile organizzazione sia o meno “qualificata”, ossia integralmente assoggettata alla potestà impositiva italiana e titolare delle partecipazioni nelle controllate come elementi funzionalmente connessi. In presenza di una S.O. qualificata, la limitazione alla deducibilità degli interessi verrebbe meno anche per i gruppi con capogruppo estera.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la necessità dell’esercizio formale dell’opzione per il consolidato. Le Conclusioni chiariscono che subordinare i benefici della tassazione di gruppo al rispetto di termini e modalità prestabilite non contrasta con il diritto dell’Unione, purché tali regole non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del contribuente. Nel caso di specie, l’opzione è ritenuta un adempimento procedurale ordinario, applicabile indistintamente ai gruppi domestici e a quelli con componenti estere.
In questa prospettiva, i principi di equivalenza ed effettività non risultano violati: la mancata opzione non comporta la perdita definitiva di diritti tutelati dall’ordinamento unionale, ma riflette una scelta del contribuente nell’ambito di un sistema che richiede una manifestazione di volontà espressa per accedere al regime di gruppo. L’opzione, pertanto, si configura come strumento di certezza e di corretta delimitazione della potestà impositiva, e non come ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento.
Le Conclusioni rafforzano l’impostazione della disciplina italiana del consolidato fiscale, evidenziando l’importanza di una attenta pianificazione delle strutture di gruppo e del rispetto degli adempimenti formali. Per i gruppi multinazionali, la decisione di esercitare (o meno) l’opzione assume un rilievo strategico, con effetti diretti sulla deducibilità degli oneri finanziari e sulla gestione del contenzioso.