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Tax - Detrazione dell’IVA solo dopo la presa visione della fattura

Oct 12, 2023
giovedì 12 ottobre 2023

Tax - Detrazione dell’IVA solo dopo la presa visione della fattura

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la presa visione della fattura elettronica messa a disposizione del cessionario o committente nell’area riservata del sito web “Fatture e Corrispettivi”, non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione.

Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello n. 435/2023 ha riguardato una società che si accorgeva, nell’anno 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti di servizi effettuati nel 2021, di cui aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.L’esercizio della detrazione deve avvenire avendo riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti (circ. AdE n. 1/2018):

- la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo (presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione);
- il soggetto d’imposta è “in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato” (presupposto formale).

In base all’ordinamento interno (artt. 19 e 25 del DPR 633/72), la compresenza dei due suddetti requisiti, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, occorre ricordare che nel caso in cui il recapito non sia possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’AdE e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio (SdI), ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.

Per l’AdE, nel caso di specie non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l’imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata. Tuttavia, solo nel 2023 il committente aveva preso visione dei documenti.

Secondo l’Agenzia, il dies a quo per l’esercizio alla detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione delle fatture.

Per questi motivi, essendo spirato il termine, viene negata la possibilità di recupero dell’IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. Tale facoltà è contemplata, secondo quanto previsto dalla circolare 1/2018, “nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture”.

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