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IVA: il diritto alla detrazione non può essere negato sulla base di presunzioni generiche

18 set 2026

La CGT di primo grado di Padova ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA può essere disconosciuto solo se l'Amministrazione finanziaria dimostra, con elementi concreti e specifici, che il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della partecipazione dell'operazione a una frode IVA.

Con la sentenza n. 123/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova è tornata ad affrontare il tema, particolarmente rilevante nella prassi accertativa, del disconoscimento del diritto alla detrazione IVA nell'ambito di operazioni ritenute inserite in meccanismi fraudolenti.

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2019-2021 mediante i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta da una società che aveva effettuato acquisti da fornitori qualificati dall'Ufficio come soggetti "a rischio", riconducibili al fenomeno delle cosiddette imprese "apri e chiudi". A sostegno della propria tesi l'Amministrazione aveva evidenziato alcuni elementi indiziari, quali la breve durata delle partite IVA, elevati volumi d'affari, irregolarità dichiarative e la condivisione di conti correnti o recapiti tra i fornitori coinvolti.

I giudici hanno tuttavia ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza unionale e nazionale: la frode commessa dal fornitore non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione in capo al cliente. Per negare tale diritto è necessario dimostrare che il cessionario fosse consapevole della frode oppure che, utilizzando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico, avrebbe potuto ragionevolmente accorgersene.

La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti. Non risultano sufficienti elementi standardizzati o riferibili genericamente a determinate categorie di operatori economici. In assenza di evidenze specifiche che colleghino il contribuente all'illecito, il recupero dell'IVA non può fondarsi su automatismi o su una presunta responsabilità oggettiva.

Nel caso esaminato, la Corte ha attribuito particolare rilevanza ai comportamenti adottati dalla società, che aveva collaborato con i verificatori, messo a disposizione l'intera documentazione contabile e acquisito il DURC dei fornitori. Tali verifiche sono state considerate coerenti con la diligenza professionale normalmente esigibile da un operatore economico.

La pronuncia evidenzia inoltre come non possa essere richiesto al contribuente di svolgere attività investigative assimilabili a quelle proprie dell'Amministrazione finanziaria. L'operatore economico è tenuto ad adottare ragionevoli cautele commerciali, ma non a verificare la struttura organizzativa del fornitore, la correttezza dei suoi adempimenti fiscali o l'eventuale esistenza di frodi lungo la catena commerciale

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