
Detrazione IVA: ampliati i termini di esercizio del diritto e nuove opportunità per la gestione delle fatture passive
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (c.d. Correttivo Omnibus), il legislatore interviene sulla disciplina della detrazione IVA, introducendo significative modifiche agli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972. Le nuove disposizioni, operative dal 12 agosto 2026, ampliano i termini entro i quali il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, offrendo maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti IVA.
Ritorna il termine biennale per la detrazione
La principale novità consiste nel ripristino del termine "lungo" per l'esercizio del diritto alla detrazione.
La nuova formulazione dell'articolo 19 del DPR 633/1972 prevede infatti che l'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere detratta al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti nel momento di maturazione del diritto stesso. Contestualmente, l'articolo 25 dispone che le fatture di acquisto e le bollette doganali possano essere annotate nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al medesimo secondo anno successivo.
Maggiori margini per il recupero dell'imposta
Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina offre alle imprese la possibilità di gestire con maggiore efficacia eventuali anomalie amministrative emerse successivamente alla chiusura dell'esercizio.
Si pensi, ad esempio, a fatture correttamente ricevute ma non registrate o a documenti rinvenuti soltanto in occasione delle attività di revisione, predisposizione del bilancio o controlli periodici. L'estensione del termine di detrazione consente oggi un recupero dell'imposta in un arco temporale più ampio, favorendo una gestione maggiormente aderente al principio di neutralità dell'IVA.
Per le aziende caratterizzate da volumi documentali elevati o da articolati processi autorizzativi interni, la norma rappresenta un'importante misura di semplificazione e di riduzione del rischio fiscale.
Le fatture ricevute nell'anno successivo
Particolarmente rilevante è anche l'intervento sull'articolo 25 del DPR 633/1972, in attuazione dei principi della riforma fiscale.
L'eliminazione del riferimento alle fatture registrate "in riferimento al medesimo anno" consente di attribuire la detrazione all'anno di effettuazione dell'operazione anche quando la relativa fattura venga ricevuta nell'esercizio successivo, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui il diritto è sorto e previa annotazione del documento in un'apposita sezione del registro IVA acquisti.
La novità assume particolare interesse per la gestione delle fatture cosiddette "a cavallo d'anno", contribuendo ad una più corretta correlazione temporale tra operazioni effettuate e relativo esercizio della detrazione.
Le questioni ancora aperte
Nonostante la portata innovativa delle modifiche, alcuni aspetti applicativi richiederanno probabilmente ulteriori chiarimenti interpretativi.
In particolare, il decreto non contiene disposizioni transitorie specifiche che disciplinino l'applicazione delle nuove regole ai diritti di detrazione sorti negli anni precedenti all'entrata in vigore della riforma. Rimane pertanto aperto il dibattito circa la possibilità di beneficiare del nuovo termine biennale anche con riferimento a operazioni effettuate negli esercizi antecedenti, purché non ancora definitivamente decadute.
Ulteriori approfondimenti saranno inoltre necessari per coordinare le nuove disposizioni con la disciplina delle liquidazioni periodiche IVA e con le regole applicabili alle fatture ricevute nei primi giorni dell'anno successivo, considerato che l'articolo 1 del DPR 100/1998 non è stato modificato dal decreto correttivo. Infatti, il mancato intervento del Legislatore parrebbe sottolineare che per le fatture “a cavallo d’anno” l’IVA possa essere recuperata esclusivamente in dichiarazione anche nel caso in cui il documento sia ricevuto entro il 15 gennaio (nell’ipotesi di contribuente “mensile”).